martedì 12 giugno 2012

La Tassazione degli utili dei Soci nelle Società di Persona


Nelle società di persone (s.n.c., s.a.s., s.s.) l’utile realizzato viene ripartito tra i soci in base alle norme fissate nell’atto costitutivo, in genere il riparto avviene in proporzione alle quote di capitale conferite dai soci.
La quota parte di utile da distribuire ai soci è determinato scomputando dall’utile d’esercizio al netto delle imposte gravanti sulla società l’eventuale accantonamento a riserva facoltativa.

Da un punto di vista fiscale la società di persone, mentre ai fini IVA e IRAP e Studi di Settore ed eventuale mod. 770 è soggetta passiva d’imposta, ai fini IRPEF, i redditi prodotti sono imputati a ciascun socio per effetto di un sistema di tassazione denominato della trasparenza fiscale.

Il regime della trasparenza presume che tutto l'utile fiscale si considera distribuito ai soci in base alle rispettive quote di partecipazione, ed indipendentemente dal fatto che poi l'utile vanga effettivamente, in tutto o in parte, distribuito ai soci o rimanga, anche parzialmente, nella società.

La società di persone ai fini dichiarativi deve presentare il modello Unico Società di persone da cui deve risultare il reddito imponibile totale e la ripartizione dello stesso tra i soci. La società, in persona del legale rappresentante, deve rilasciare a ciascun socio un prospetto affinché lo stesso possa dichiarare, indipendentemente dall’effettiva percezione, il reddito di partecipazione in sede di redazione della propria dichiarazione Modello UNICO PF.

I soci persone fisiche devono dichiarare nel quadro RH, ( modello Unico persone fisiche), la quota percentuale di partecipazione alla società e la quota reddito (o perdita) realizzata. Ogni socio nella propria dichiarazione dei redditi è soggetto all'aliquota che risulta con il cumulo di tutti i redditi.

Oltre a redditi e perdite, anche i crediti d’imposta e le ritenute d’acconto sono imputate ai soci sono per la quota parte attribuita. 

Nelle Società in Accomandita Semplice (s.a.s.) le perdite che eccedono il capitale sociale solo utilizzabili solo da parte dei soci accomandatari nella proporzione stabilita per le partecipazioni agli utili. I soci accomandanti avendo una responsabilità limita al capitale conferito, la deduzione della perdita per trasparenza viene riconosciuta in proporzione alla quota.
Gli interessi attivi che maturano sui c/c bancari e postali a favore di società e imprese individuali sono accreditati al netto di una ritenuta fiscale di acconto attualmente del 27%. Nelle società di persone l’insieme delle ritenute d’acconto subite non può essere scomputato dalle imposte dovute dalla società. 

La società trasferisce ai soci il credito per detta ritenuta e i soci, dal canto loro, hanno diritto a detrarlo (in proporzione alle quote di partecipazione al risultato economico) dall’imposta sul reddito dovuta nella propria dichiarazione dei redditi. Le ritenute subite vanno ripartite tra i soci (che potranno portarle in detrazione dalle imposte a loro carico) e portate in deduzione degli utili. 

Il reddito prodotto dalle società in nome collettivo (s.n.c.) e in Accomandita Semplice è soggetto alle ordinarie regole del reddito d’impresa: esso viene determinato con le regole del regime contabile ordinario oppure semplificato. Nel primo caso, l’utile netto da distribuire ai soci, sarà quello risultante dal quadro RF di Unico società di persone; nel secondo caso, sarà quello risultante dal quadro RG del medesimo modello Unico. I redditi imputati ai soci sono denominati redditi da partecipazione. Nel caso in cui il socio sia soggetto diverso da persona fisica, (soci imprenditori o società) il reddito da sottoporre a tassazione viene attratto nell’ambito del reddito d’impresa. 

La disciplina fiscale delle società semplici ( s.s. ) hanno peculiarità che la differenziano dalle altre società di persone: la società semplice non può avere ad oggetto l’esercizio di attività commerciale e di conseguenza non può produrre reddito d’impresa. Le società semplici sono invece produttrici di redditi di lavoro autonomo, fondiari e di capitali e quindi per tale ragioni possono essere socie di società di persone.

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