giovedì 6 settembre 2012

LA NUOVA CARTELLA DI PAGAMENTO


La cartella di pagamento è l’atto con cui l’Agente della Riscossione comunica  ai debitori i crediti vantati dagli enti creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni, ecc.).
A seguito degli accertamenti e delle verifiche da parte dell’Amministrazione Finanziaria, le somme che risultano dovute vengono iscritte a ruolo. 
Che cos’e’ il ruolo?
Il ruolo è un elenco preparato dall’Amministrazione Finanziaria che contiene i debitori, ovvero, le generalità dei contribuenti sui quali è stata rilevata la violazione e le somme da essi dovute.
La cartella di pagamento  è il primo passo dell’attività di riscossione da ruolo, con il cui  l’Agenzia di Riscossione provvede a formare e a notificare la cartella di pagamento al contribuente, intimandogli di pagare quanto richiesto.
La cartella di pagamento deve contenere:
• la descrizione degli addebiti; 
• le istruzioni sulle modalità di pagamento;
• l’invito a pagare entro 60 giorni le somme descritte;
• le indicazioni per l’eventuale proposizione del ricorso;
• il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della cartella.
 Una volta notificata la cartella il contribuente ha 60 giorni per:
-pagare  nel caso in cui ritiene la stessa giusta;
-chiedere una rateazione delle somme ;
-fare istanza di annullamento o rettifica parziale in caso di errori manifesti;
-proporre  ricorso le commissioni tributarie con l’eventuale sospensione della riscossione.
Poiché la semplice impugnazione dell’atto non comporta la sospensione dell’efficacia dell’atto e non preclude l’avvio della procedura esecutiva, il contribuente potrebbe , col medesimo ricorso o con atto separato, proporre istanza di sospensiva (avente natura cautelare) alla quale potrebbe seguire,  un provvedimento che disponga la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto impugnato.
In caso di mancato pagamento della cartella esattoriale, entro 60 giorni dalla notifica, è previsto per legge un aggravio del 4,65% sulla somma da pagare oltre al pagamento degli interessi di mora.  Gli interessi decorrono dal giorno della notifica della cartella esattoriale e spettano all’Ente Impositore e non all’agente della riscossione.
 Decorsi  i 60 giorni dalla notifica, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti:
-l’aggio di riscossione, pari al 9% del totale (fino a  60 giorni è pari al 4,65%);
-le spese di notifica di 5,88 euro;
- le spese di esecuzione. In caso di mancato  pagamento, l’Agente della riscossione può’procedere ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo. Le spese per l’eventuale attività esecutiva svolta dall’Agente della riscossione sono calcolate proporzionalmente in ragione all’azione intrapresa e all’importo del debito, rimanendo sempre a carico del destinatario della cartella.
-gli interessi di mora che maturano su ogni giorno di ritardo. Gli interessi di mora sono dovuti sulle somme iscritte a ruolo (con esclusione delle sanzioni e degli interessi per i ruoli consegnati dal 25 luglio 2011), qualora non si effettua il pagamento entro 60 giorni dalla data di notifica. A decorrere dal 1° ottobre 2012, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 4,5504% in ragione annuale
Se a seguito della notifica della cartella e degli altri avvisi il cittadino non paga e non interviene un provvedimento di sospensione o annullamento da parte dell’ente creditore, l’Agente della Riscossione, deve obbligatoriamente recuperare le somme iscritte a ruolo attivando le procedure di riscossione disciplinate dalla legge.
Le novità  2012
Il modello della cartella di pagamento ha subito alcune importanti modifiche 
La nuova cartella di pagamento nasce dall’esigenza di rendere chiari i dati contenuti e migliorare la  fruibilità delle informazioni fornite.
L’adozione del nuovo modello è obbligatoria per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli Agenti della riscossione successivamente al 31 luglio 2012.
A partire dal 1° ottobre 2011 gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate sono diventati esecutivi e sostituiscono la cartella di pagamento per i crediti erariali maturati dal periodo d’imposta 2007 in poi e relativi alle imposte sui redditi (Irpef e relative addizionali, Ires, ritenute, imposte sostitutive, tassazione separata), dell’Irap e dell’Iva.
Infine è stato aumentato l’importo minimo che era pari a 16,53 euro, per procedere all’iscrizione a ruolo, pertanto. 
Dal  1° luglio 2012 l’Agenzia delle Entrate non potrà più richiedere l’iscrizione a ruolo se la somma dovuta, comprensiva di sanzioni e interessi, non sia maggiore, per ciascun credito e con riferimento a un singolo periodo d ’imposta, a 30 euro. 
Tale applicazione della norma, non è prevista invece se il credito del debitore è derivato dalla ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi a un medesimo tributo.