SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI (STP)
Una delle novità introdotte dalla
Legge di Stabilità per il 2012 è quella che riguarda l’abrogazione
dell’obbligo all’esercizio associato della professione solo nella forma
classica dello studio associato (legge 1815 del 1939) e la previsione normativa di costituire Società tra professionisti per l’esercizio
di attività professionali regolamentate.
L'art. 10 della legge di
stabilità n. 183-2011 ha
stabilito che, a far data dal 1°gennaio 2012, i lavoratori autonomi potranno esercitare l’attività
professionale scegliendo la forma giuridica più adatta alle loro necessità. I
professionisti potranno costituire STP utilizzando
la forma della società semplice, della società in nome collettivo, in
accomandita semplice, di capitali o anche della società cooperativa. La denominazione sociale, in qualunque modo formata,
deve contenere l’indicazione di Società tra professionisti (STP).
La
partecipazione ad una Società è incompatibile con la partecipazione ad altra
Società tra professionisti. La Società tra professionisti può essere costituita
anche per l’esercizio in comune di più attività professionali, dando
luogo così a società interprofessionali (quali, ad esempio l'attività di avvocato e di dottore commercialista).
I soci della società tra professionisti possono
essere:
- soci professionisti iscritti ad Ordini, Albi e Collegi, anche in differenti sezioni, e cittadini della UE, purchè in possesso del titolo di studio abilitante;
- i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea in possesso dei requisiti professionali;
- i soggetti non professionisti, soltanto per le prestazioni tecniche che svolgano servizi secondari rispetto ai servizi professionali (soci d’opera);
- i soggetti non professionisti, che hanno soltanto finalità d’investimento (soci di capitali).
L’attività
professionale è svolta in via esclusiva dai soci e l’atto costitutivo della STP deve indicare
criteri e modalità affinchè l’esecuzione dell’incarico professionale conferito
alla Società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per
l’esercizio della prestazione richiesta.
Il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Il tetto ai soci di capitale è stato fissato dal DL Liberalizzazioni.
Il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Il tetto ai soci di capitale è stato fissato dal DL Liberalizzazioni.
Lo
sforamento del tetto di un terzo da parte dei soci non professionisti determina lo
scioglimento della STP, e il Consiglio dell’Ordine o collegio professionale
presso il quale la STP è iscritta procede alla cancellazione della stessa
dall’Albo, salvo che la Società non provveda a ristabilire la prevalenza dei
soci professionisti nel termine perentorio di 6 mesi.
Ancora
il DL Liberalizzazioni ha introdotto l’obbligo per le STP di stipulare una polizza
assicurativa per la copertura dei rischi
derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai
singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale.
Dal punto di vista fiscale restano dubbi sul trattamento del reddito prodotto da tali forme societarie, reddito di lavoro autonomo oppure reddito
d'impresa, appicazione del pricipio di competenza o di cassa? Un riferimento potrebbero essere le "Società tra avvocati", assimilate nel caso di societa dipersone alle snc, i cui redditi prodotti costituiscono redditi di lavoro autonomo ai
sensi dell'articolo 49 del Tuir mentre i compensi corrisposti alla stp
sono di conseguenza soggetti alla ritenuta d'acconto ai sensi
dell'articolo 25 del dpr 600/73.
Quando invece la forma societaria prescelta per
l'esercizio dell'attività professionale è quella di capitali, il riferimento potrebbero essere le c.d.
"società di ingegneria", per le quali la legge istitutiva prevedeva
l'obbligo della costituzione in forma di società di capitali,sulla base delle
disposizioni attrattive contenute nell'articolo 81 del Tuir il reddito
prodotto dalle società tra ingegneri «rientra nella categoria del
reddito d'impresae per i compensi corripososti non è prevista ,a ritenita d'acconto.