lunedì 21 maggio 2012

Arrivano le Srl semplificate,

Una falsa  possibilità in più per chi volesse “fare impresa” e creare da sé il proprio lavoro.
La Legge di conversione del Decreto liberalizzazione, la n. 27/2012 con lo scopo di incentivare l’attività imprenditoriale dei più giovani ha introdotto una nuova forma societaria : la  società a responsabilità limitata semplificata (ssrl).  La nuova società è una Srl a tutti gli effetti, con l’incentivo di avere una procedura di costituzione sensibilmente semplificata.
 La Srl per gli “under 35” dovrà essere costituita con   atto notarile gratuito , esente da diritti di bollo e di segreteria, ma soggetto ad  imposta di registro. Il capitale sociale, compreso fra 1 e 9.999,99 euro dovrà  essere versato in denaro all’organo amministrativo (senza versamento di decimi in banca). Occorre comunque un atto costitutivo, che indichi gli elementi previsti dall’articolo 2463 del Codice civile; nell’atto il costituente deve attestare di essere in possesso dei requisiti di età e  di aver versato l’ammontare di capitale previsto.  La Cgia di Mestre fa notare che, a fronte del risparmio concesso con lo sconto dell’imposta di bollo sulle pagine dell’atto e sugli onorari notarili, gli under 35 interessati devono considerare le spese  - diritto annuale alla Cciaa (€ 200), -l'imposta di registro  (€ 168),  - la tassa di concessione governativa, vale a dire la tassa annuale per la numerazione e bollatura di libri e registri sociali, pari a (€309,87 ).
 Il Ministero di Grazia e Giustizia ha, nel frattempo, predisposto una bozza  di statuto all’interno del quale dovrà evidenziarsi la denominazione di “società a responsabilità limitata semplificata”; previsto espressamente, a pena di nullità, il divieto di trasferimento delle quote a soci di età superiore a 35 anni.
 Il titolare o  soci devono essere solo persone fisiche (non giuridiche) e tali persone fisiche non devono aver compiuto i  35 di età alla data della costituzione. -  la costituzione  con contratto di società o  anche atto unilaterale, ( socio unico).   La Srl semplificata resta in vita finché i soci (tutti o l’unico socio) non compiono i 35 anni di età. Quando l’unico socio oppure tutti i soci perdono il requisito di età, gli amministratori devono convocare l’assemblea per deliberare la trasformazione in Srl ordinaria o passare allaliquidazione.Gli amministratori devono essere scelti tra i soci. 
Parecchie critiche sono state mosse alla ssrl:                 
-mancanza di agevolazioni finanziaria, fiscale e contributiva che rende, di fatto, blanda l’intenzione di sostenere la nuova SRL.
-limite di capitale sociale di 10.000 euro che esclude a priori qualunque ipotesi  intervento di soci finanziatori intenzionati a sostenere anche come management la società.Superato tale tetto di capitale sociale, è obbligatorio passare alla trasformazione della SSRL  in SRL ordinaria (trasformazione omogenea), ovvero in una delle forme di società di persone (trasformazione involutiva in SNC o SAS), ovvero procedere alla liquidazione della SSRL stessa.

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