Arrivano le Srl semplificate,
Una falsa possibilità in più per chi volesse “fare impresa” e creare da sé il proprio lavoro.
La Legge di conversione del Decreto liberalizzazione, la n.
27/2012 con lo scopo di incentivare l’attività imprenditoriale dei più giovani
ha introdotto una nuova forma societaria : la
società a responsabilità limitata semplificata (ssrl). La nuova società è una Srl a tutti gli
effetti, con l’incentivo di avere una procedura di costituzione sensibilmente
semplificata.
La Srl per gli “under
35” dovrà essere costituita con atto
notarile gratuito , esente da diritti di bollo e di segreteria, ma soggetto ad imposta di registro. Il capitale sociale,
compreso fra 1 e 9.999,99 euro dovrà
essere versato in denaro all’organo amministrativo (senza versamento di
decimi in banca). Occorre comunque un atto costitutivo, che indichi gli
elementi previsti dall’articolo 2463 del Codice civile; nell’atto il
costituente deve attestare di essere in possesso dei requisiti di età e di aver versato l’ammontare di capitale
previsto. La Cgia di Mestre fa notare
che, a fronte del risparmio concesso con lo sconto dell’imposta di bollo sulle
pagine dell’atto e sugli onorari notarili, gli under 35 interessati devono
considerare le spese - diritto annuale alla Cciaa (€ 200), -l'imposta
di registro (€ 168), - la tassa di concessione governativa, vale a
dire la tassa annuale per la numerazione e bollatura di libri e registri
sociali, pari a (€309,87 ).
Il Ministero di
Grazia e Giustizia ha, nel frattempo, predisposto una bozza di statuto all’interno del quale dovrà
evidenziarsi la denominazione di “società a responsabilità limitata
semplificata”; previsto espressamente, a pena di nullità, il divieto di
trasferimento delle quote a soci di età superiore a 35 anni.
Il titolare o soci devono essere solo persone fisiche (non
giuridiche) e tali persone fisiche non devono aver compiuto i 35 di età alla data della costituzione.
- la costituzione con contratto di società o anche atto unilaterale, ( socio unico). La Srl semplificata resta in vita finché i
soci (tutti o l’unico socio) non compiono i 35 anni di età. Quando l’unico
socio oppure tutti i soci perdono il requisito di età, gli amministratori
devono convocare l’assemblea per deliberare la trasformazione in Srl ordinaria
o passare allaliquidazione.Gli amministratori devono essere scelti tra i soci.
Parecchie critiche sono
state mosse alla ssrl:
-mancanza di agevolazioni finanziaria, fiscale e
contributiva che rende, di fatto, blanda l’intenzione di sostenere la nuova
SRL.
-limite di capitale sociale di 10.000 euro che esclude a
priori qualunque ipotesi intervento di
soci finanziatori intenzionati a sostenere anche come management la
società.Superato tale tetto di capitale sociale, è obbligatorio passare alla
trasformazione della SSRL in SRL
ordinaria (trasformazione omogenea), ovvero in una delle forme di società di
persone (trasformazione involutiva in SNC o SAS), ovvero procedere alla
liquidazione della SSRL stessa.
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