venerdì 29 giugno 2012

LE “NUOVE” SOCIETA' DI COMODO



La disciplina fiscale delle società non operative è stata introdotta allo scopo di contrastare il fenomeno delle cd. Società di comodo. Le società di comodo sono dei contenitori societari costituiti per la mera intestazione formale dei beni che sostanzialmente restano nella disponibilità dei soci.

Le società di comodo formalmente esercitano attività economica o commerciale ma sostanzialmente sono utilizzate per finalità differenti come la gestione del patrimonio, mobiliare o immobiliare allo scopo di avvalersi di un trattamento fiscale più favorevole.

La logica che ruota intorno alla costituzione delle società di comodo è la seguente: se i beni restano intestati alla persona fisica, i redditi singoli prodotti si sommano al reddito complessivo, aumentando così la progressività delle aliquote Irpef; invece con l’intestazione dei beni alla società (Ires al 27.5%), si possono non solo dedurre i costi inerenti i beni e inoltre la detrazione dell'IVA sull'acquisto.
La legge n. 724/94 , risponde all’esigenza di disincentivare l’utilizzo delle società di comodo a fini elusivi.

Lo status di operatività si determina applicando il test di operatività : il test prevede un confronto tra il valore dei ricavi effettivo di bilancio e un valore dei ricavi presunto, calcolato applicando a taluni beni e immobilizzazioni specifiche percentuali. Una società è definita di comodo, ex art. 30 della legge 724/1994, quando non supera appunto il test di operatività ossia quando il valore presunto dei ricavi è maggiore del valore dei ricavi effettivi.

Acclarato che si tratta di società non operativa, le imposte devono essere calcolate considerando come reddito imponibile il maggiore tra reddito imponibile calcolato con le regole ordinarie e il reddito minimo presunto ottenuto applicando delle percentuali agli asset predeterminati dalla legge.

Le società di comodo sono comunque obbligate a dichiarare un reddito minimo calcolato in funzione dei valori dei beni. Nel caso il test non sia superato, la società oltre a dover dichiarare un reddito minimo, subisce limitazioni al riporto delle perdite pregresse e limitazioni al riporto del credito Iva.

Inoltre dal 2012 sono previste delle novità in materia di società di comodo, tra tutte la più significativa è senza dubbio l’inasprimento dell’aliquota Ires al 38%. Com’sono ovvio anche gli acconti Ires del 2012 si calcoleranno avendo a base una imposta maggiorata del 10,5%.

Al fine di evitare un’applicazione indistinta della norma sono previste casi di esclusione dal test di operatività tra le quali si menzionano:
- le società che si trovano nel primo periodo di imposta; Per le società neocostituite, la norma si applica avendo a base i primi tre esercizi dalla costituzione e ha effetto nel quarto anno.
- società con numero di soci non inferiore a 50;
- società con un numero di dipendenti mai inferiore a 10 nei due esercizi precedenti,
-società congrue (anche per adeguamento ) e coerenti agli studi di settore;
- società in fallimento, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione giudiziaria, nonché in concordato preventivo.

Ulteriori situazioni in cui le società che non raggiungono i ricavi minimi del test possono disapplicare la norma senza ricorrere all’istanza di interpello riguardano La norma riguarda, in particolare, tre tipologie di soggetti: società holding, società immobiliari e società in liquidazione.

Le società non operative interessate da oggettive situazioni che impediscono il conseguimento di ricavi congrui, le quali, non rientrando nelle cause di esclusione o disapplicazione automatica, intendono richiedere l’esonero mediante interpello alla Direzione regionale, possono disapplicare la norma ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, DPR 600/1973, presentando preventiva istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate.

martedì 26 giugno 2012

SOCIETA’ IN PERDITA SISTEMATICA


La Manovra correttiva 2011 contiene importanti e rilevanti modifiche alla disciplina delle società non operative. Le novità contengono disposizioni volte a inasprire sia la tassazione delle società di comodo, sia le condizioni per la verifica della non operatività. In tal senso la manovra correttiva ha introdotto la disciplina delle c.d. società in perdita sistematica. 


La perdita sistematica si ha, nel caso in cui la società o l’ente presentino dichiarazioni in perdita per tre periodi d’imposta consecutivi, ovvero dichiarino perdite per due periodi d’imposta e nel terzo realizzino un reddito imponibile inferiore a quello minimo richiesto. 

La nozione di perdita prevista nelle disposizioni in commento non è quella civilistica, ossia risultante dal conto economico della società, bensì quella fiscale, e quindi quella che risulta dalla dichiarazione dei redditi, la quale è normalmente inferiore a quella risultante dal bilancio, per effetto delle variazioni apportate in dichiarazione dei redditi al risultato di bilancio.
Le perdite sistematiche sono considerate un indice di anti-economicità e quindi un possibile sintomo di evasione fiscale. Fino ad oggi, la scarsa redditività non era associata a una presunzione di non operatività poiché quest'ultima era ricollegata esclusivamente alla verifica dell'ammontare dei ricavi. 

L'aspetto reddituale assumeva, infatti, rilevanza solo se i ricavi effettivi risultavano inferiori a quelli figurativi. Il recente intervento legislativo, invece, prescinde dall'utilizzo del test di operatività, presumendo che vi siano situazioni di non operatività che il test non è in grado di cogliere.
Lo status di operatività si determina con il cd. il test di operatività il quale prevede un confronto tra: un valore effettivo, con riferimento ai componenti imputati a conto economico e un valore presunto, calcolato applicando a taluni beni e immobilizzazioni specifiche percentuali.

Qualora il valore effettivo risulti inferiori rispetto a quello presunto, la società è considerata non operativa ed è assoggettata a delle conseguenze rilevanti ai fini delle imposte sui redditi (IRES AL 38%) , dell’Irap e dell’Iva.

La manovra correttiva prevede una nuova ipotesi di non operatività e l’assoggettamento alla disciplina delle società non operative anche qualora la società sia in perdita sistematica, a prescindere dal superamento o meno del "test di operatività". 


La nuova fattispecie presuntiva di non operatività è del tutto slegata dall’ammontare dei ricavi prodotti; la condizione di non operatività si realizza non tanto in funzione dei ricavi prodotti nell’esercizio, bensì sul presupposto di aver dichiarato nei tre anni precedenti una perdita fiscale. Tale condizione è sufficiente affinché nel periodo d’imposta successivo al triennio, la società sia considerata tout court non operativa, con tutte le conseguenze che ne derivano, non ultima l’applicazione della maggiorazione Ires del 10,5% (se trattasi di società di capitali). 

La ratio sottostante è l’intento del legislatore di evitare l’aggiramento della disciplina delle società non operative, operando con l’imputazione di costi particolarmente elevati, sia pure a fronte di ricavi sufficienti.

È possibile anche il caso di società ed enti che, pur essendo operativi nell’arco temporale del triennio di cui sopra, siano però per due periodi d’imposta in perdita fiscale e nel terzo anno abbiano dichiarato un reddito inferiore a quello minimo richiesto. Esempio tipico potrebbero essere le imprese industriali e commerciali colpite dalla crisi ( e che non riescono ad avvalersi delle cause di esonero, perché ad esempio hanno meno di 10 dipendenti), o delle società immobiliari che durante il periodo di costruzione hanno notevoli rimanenze valide per il test dei ricavi, ma che in assenza di ricavi dichiarano comunque delle perdite.

La nuova disciplina risulta ancor più penalizzante per i soggetti che, dopo i primi tre esercizi in perdita fiscale, dichiarano nel quarto anno, per la prima volta, un reddito che dovrà essere assoggettato a tassazione con l'aliquota IRES del 38 per cento; in sostanza, il soggetto risulterebbe penalizzato proprio nel primo anno di redditività.

L’attuale normativa non distingue tra società di capitali e società di persone, per cui tutte le tipologie di contribuenti potenzialmente interessati alla normativa sulle società di comodo sono assoggettabili alle perdite sistematiche. L'Agenzia delle Entrate ha precisato che la disciplina sulle società non operative trova applicazione sia nei confronti dei soggetti in regime di contabilità ordinaria sia nei confronti dei contribuenti in regime di contabilità semplificata.

Per le società in perdita sistematica sono previste cause di non applicazione presentando preventiva istanza di disapplicazione all’Agenzia Dell’entrate. Nell’istanza la società deve giustificare e documentare le motivazioni sottostanti all’impossibilità (oggettiva) di raggiungimento dei ricavi minimi presunti.

Per alcune particolari situazione sono previste delle esimenti automatiche in cui non occorre presentare istanza di disapplicazione. 

Le novità trovano efficacia a decorrere in via generale dal 2012 e incidono nella determinazione degli acconti dovuti per l’anno 2012.