domenica 18 novembre 2012

Adempimenti fuori termine:"Remissione in Bonis"


Il Decreto fiscale 2012 (D.L. n. 16/2012), all’art. 2, nell’ottica di semplificare gli adempimenti tributari,  ha introdotto l’istituto della c.d. “remissione in bonis”.

La remissione in bonis rappresenta una particolare forma di ravvedimento operoso con la quale è possibile sanare dimenticanze formali  relative a comunicazioni o  a regimi opzionali  che permettono di fruire di determinati benefici fiscali. In sostanza il nuovo istituto concede al contribuente la possibilità di correggere comunicazioni e adempimenti fiscali fuori tempo.
Le principali  fattispecie sanabili con il nuovo istituto sono:
  •  regime di tassazione per trasparenza nell’ambito delle società di capitali;
  • omessa presentazione del modello EAS;
  • consolidato fiscale;
  • disposizioni di favore introdotte per gli enti di tipo associativo;
  • all’opzione per l’adesione al regime di liquidazione e versamento mensile o trimestrale dell’Iva di gruppo;
  • all’opzione per la determinazione dell’Irap in base al bilancio;
  • alla tonnage tax.
La sanatoria degli adempimenti formali non è automatica, infatti, affinché il contribuente  possa ottenere la fruizione del beneficio fiscale ovvero la conferma del regime opzionale   sono richiesti  requisiti sostanziali prescritti dalla norma alla data originaria di scadenza del termine previsto per la trasmissione, inoltre ;
la violazione non deve essere stata già constatata ovvero non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.
-  versare contestualmente, con modello F24, la sanzione di € 258 (non in compensazione).  Il codice tributo per il versamento è “8114 e come “Anno di riferimentova indicato l’anno per il quale si effettua il versamento. La  sanzione   non può essere compensata con crediti eventualmente disponibili e   non può essere oggetto di ravvedimento operoso (art. 13,DLgs 472/97) in quanto la sanzione rappresenta l’onere da assolvere per aver diritto al riconoscimento dei benefici.
- effettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. Secondo quanto chiarito nella Circolare n. 38/E/2012 “la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento stesso”. 
Un ulteriore requisito per la remissione in bonis è la  “buona fede” del contribuente , nel senso che non deve trattarsi di ragioni di opportunità o ripensamento. Il contribuente deve aver tenuto un comportamento coerente con il regime opzionale prescelto ovvero con il beneficio fiscale di cui intende usufruire (c.d. comportamento concludente), e deve aver soltanto omesso l’adempimento formale normativamente richiesto, che viene posto in essere successivamente. 
Un esempio tipico per cui può essere applicato il nuovo istituto,riguarda la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per beneficiare della detrazione, pari al 55%, delle spese sostenute per gli interventi di risparmio energetico, l’omesso invio della suddetta comunicazione non determina la decadenza dall’agevolazione, ma l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997.
La norma non trova applicazione,  con riferimento alle comunicazioni o agli adempimenti fiscali la cui non tempestiva esecuzione assume natura di mera irregolarità e dal cui mancato o tardivo adempimento discende, quindi, la sola irrogazione di sanzioni.
Infine, riguardo la decorrenza, le nuove disposizioni trovano in sede di prima applicazione la circolare dell’agenzia dell’entrate 38/E ha chiarito che   le omissioni siano sanabili entro il 31 dicembre 2012.