mercoledì 9 maggio 2012


L’occhio del Fisco sulla Bolletta Telefonica 


Con il provvedimento del 18 aprile 2012 n. 10563dell’Agenzia delle Entrate, tutti gli operatori di telefonia mobile e fissa dovranno inviare al Fisco ogni tipo di informazione su utenze, consumi e credito acquistato dagli utenti.
Le informazioni per ricostruire l’identikit dei contribuenti e valutarne così la reale capacità contributiva, saranno inviate tramite il servizio telematico Entratel anche per tramite degli intermediari abilitati.
Così, dopo aver annullato il segreto bancario con lo scudo fiscale, adesso l’Agenzia delle Entrate si appresta a spiare i consumi e le utenze per verificare che il reddito dichiarato dai contribuenti è congruo con le voci di spesa sostenute nel corso dell’anno.
Dopo l’ultima fatica relativa all’invio dei dati relativi alle comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini Iva (cosiddetto spesometro), strumento di misura della capacità di spesa e contributiva di cittadini, imprese e professionisti, l’occhio vigile del fisco amplierà i controlli sbirciando sulla “bolletta telefonica”.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate mira a razionalizzare ed aggiornare la struttura tecnica dei tracciati delle comunicazioni, introducento procedure migliorative dei flussi di trasmissione e del controllo sulla qualità dei dati.
Per le utenze telefoniche i dati finora richiesti erano riferiti solo all’area business; con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, in analogia con le altre utenze, vengono comprese anche le utenze domestiche ed in merito alla telefonia mobile diviene oggetto di comunicazione il credito telefonico acquistato nel corso dell’anno.
Il termine per l’invio delle comunicazioni relative all’anno 2011 è stato fissato al 30 settembre 2012, mentre a partire dal 2012 le comunicazioni relative all’anno solare precedente sono effettuate entro il 30 aprile.
E nonostante l’Agenzia delle Entrate fornisca massime rassicurazioni sul rispetto della privacy e sulla conservazione dei dati per il tempo strettamente necessario ad effettuare i controlli, crescono così le preoccupazioni per la privacy.
Chi dichiara pochi euro o si spaccia per nullatenente non potrà spendere centinaia di euro al mese di credito telefonico senza destare qualche sospetto al fisco.

 IVIE   COSA CAMBIA
 

Con la Legge 44/2012 è stato modificato il regime applicativo dell’imposta patrimoniale dello 0,76% che le persone fisiche sono tenute a versare all’Erario sul valore degli immobili detenuti all’estero prevedendo un nuovo criterio per la determinazione della base imponibile per gli immobili situati nell’Ue o nello Spazio Economico Europeo. 

Nell’art.19 del D.L. 201/2011 era stato disposto che l’imposta sul valore degli immobili all’estero – IVIE – fosse dovuta nella misura dello 0,76% del valore dei beni che i soggetti residenti in Italia detengono all’estero, in proporzione alla quota di possesso dell’immobile e dei mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.

Il valore degli immobili sul quale applicare l’imposta era stato previsto era il costo risultante dall’atto di acquisto o da altri contratti o, in mancanza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

Il D.L. 16/2012, convertito nella Legge 44/2012, modifica la disposizione, prevedendo una specifica deroga per gli immobili situati  in Paesi appartenenti all’Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.
Per tali immobili si utilizzerà per base imponibile i l valore catastale come determinato e rivalutato nel Paese estero.

In assenza di tale valore è applicato il costo risultante dall’atto o dal contratto di acquisto e, in mancanza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Si ricorda che l’imposta non è dovuta fino all’importo di Euro 200,00 e se il valore dell’immobile all’estero non supera Euro 26.316,00.

È possibile, inoltre, usufruire del credito d’imposta pari alle imposte patrimoniali assolte all’estero, se l’immobile è situato in un Paese extra-UE ed extra-SEE ovvero pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile (a condizione che non siano già state detratte ai sensi dell’art. 165 del TUIR), se il medesimo è situato all’interno dell’Unione Europea o dello Spazio Economico .

martedì 8 maggio 2012


I  M  U 




L’IMU, “Imposta MUnicipale propria”, è una nuova imposta comunale introdotta dapprima con gli artt.8, 9 e 14 del D.Lgs.n°23 del 2011, che contiene la disciplina che ha dato origine all’imposta, la cui applicazione è stata successivamente anticipata al 1 gennaio 2012 con l’art.13 del D.L.n°201 6 dicembre 2011, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n°214.
La nuova imposta sostituisce la vecchia ICI e la componente immobiliare dell’IRPEF e delle relative 
addizionali dovute per gli immobili non locati.
La principale novità introdotta con il D.L.n°201 è che la nuova imposta è applicata a tutti gli immovili,
 comprese le abitazioni principali e le loro pertinenze.
I soggetti passivi tenuti al pagamento dell’IMU sono il proprietario di immobili o i titolari di diritti reali di 
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.
La base imponibile su cui viene calcolata l’IMU è la stessa utilizzata per la vecchia ICI, e corrisponde al valore dell’immobile calcolato ai sensi dell’art.5 del D.Lgs.n°504 del 30 dicembre 1992, vengono però modificati i moltiplicatori assegnati a ciascuna categoria catastale utilizzabili ai fini del calcolo.
L’aliquota principale da utilizzare per il calcolo è pari allo 0,76%, modificabile dai comuni in aumento o
 diminuzione sino 0,3 punti percentuali, o fino allo 0,4% per immobili non produttivi di reddito fondiario
, posseduti da soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società o per gli immobili locati.
Alle abitazioni principali e alle loro pertinenze si applica l’aliquota ridotta pari allo 0,4%, modificabile dai 
comuni in aumento o diminuzione sino 0,2 punti percentuali.
L’aliquota applicata ai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,2%, modificabile dai comuni in
 diminuzione fino allo 0,1%.
Sono previste detrazioni per l’abitazione principale, una fissa pari ad € 200,00, ed una che dipende dal
numero di figli conviventi di età non superiore a 26 anni nella misura di € 50,00 per ciascun figlio fino ad un massimo di €  40040