venerdì 29 giugno 2012

LE “NUOVE” SOCIETA' DI COMODO



La disciplina fiscale delle società non operative è stata introdotta allo scopo di contrastare il fenomeno delle cd. Società di comodo. Le società di comodo sono dei contenitori societari costituiti per la mera intestazione formale dei beni che sostanzialmente restano nella disponibilità dei soci.

Le società di comodo formalmente esercitano attività economica o commerciale ma sostanzialmente sono utilizzate per finalità differenti come la gestione del patrimonio, mobiliare o immobiliare allo scopo di avvalersi di un trattamento fiscale più favorevole.

La logica che ruota intorno alla costituzione delle società di comodo è la seguente: se i beni restano intestati alla persona fisica, i redditi singoli prodotti si sommano al reddito complessivo, aumentando così la progressività delle aliquote Irpef; invece con l’intestazione dei beni alla società (Ires al 27.5%), si possono non solo dedurre i costi inerenti i beni e inoltre la detrazione dell'IVA sull'acquisto.
La legge n. 724/94 , risponde all’esigenza di disincentivare l’utilizzo delle società di comodo a fini elusivi.

Lo status di operatività si determina applicando il test di operatività : il test prevede un confronto tra il valore dei ricavi effettivo di bilancio e un valore dei ricavi presunto, calcolato applicando a taluni beni e immobilizzazioni specifiche percentuali. Una società è definita di comodo, ex art. 30 della legge 724/1994, quando non supera appunto il test di operatività ossia quando il valore presunto dei ricavi è maggiore del valore dei ricavi effettivi.

Acclarato che si tratta di società non operativa, le imposte devono essere calcolate considerando come reddito imponibile il maggiore tra reddito imponibile calcolato con le regole ordinarie e il reddito minimo presunto ottenuto applicando delle percentuali agli asset predeterminati dalla legge.

Le società di comodo sono comunque obbligate a dichiarare un reddito minimo calcolato in funzione dei valori dei beni. Nel caso il test non sia superato, la società oltre a dover dichiarare un reddito minimo, subisce limitazioni al riporto delle perdite pregresse e limitazioni al riporto del credito Iva.

Inoltre dal 2012 sono previste delle novità in materia di società di comodo, tra tutte la più significativa è senza dubbio l’inasprimento dell’aliquota Ires al 38%. Com’sono ovvio anche gli acconti Ires del 2012 si calcoleranno avendo a base una imposta maggiorata del 10,5%.

Al fine di evitare un’applicazione indistinta della norma sono previste casi di esclusione dal test di operatività tra le quali si menzionano:
- le società che si trovano nel primo periodo di imposta; Per le società neocostituite, la norma si applica avendo a base i primi tre esercizi dalla costituzione e ha effetto nel quarto anno.
- società con numero di soci non inferiore a 50;
- società con un numero di dipendenti mai inferiore a 10 nei due esercizi precedenti,
-società congrue (anche per adeguamento ) e coerenti agli studi di settore;
- società in fallimento, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione giudiziaria, nonché in concordato preventivo.

Ulteriori situazioni in cui le società che non raggiungono i ricavi minimi del test possono disapplicare la norma senza ricorrere all’istanza di interpello riguardano La norma riguarda, in particolare, tre tipologie di soggetti: società holding, società immobiliari e società in liquidazione.

Le società non operative interessate da oggettive situazioni che impediscono il conseguimento di ricavi congrui, le quali, non rientrando nelle cause di esclusione o disapplicazione automatica, intendono richiedere l’esonero mediante interpello alla Direzione regionale, possono disapplicare la norma ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, DPR 600/1973, presentando preventiva istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate.

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