Tematica di attualità su fisco e impresa.Adempimenti fiscali.
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giovedì 31 maggio 2012
mercoledì 30 maggio 2012

Nella sostanza l’avviso
di accertamento esecutivo accorcia i tempi, infatti,concentra la fase
dell’accertamento con quella di riscossione. Il contribuente non dovrà più
attendere la notifica della cartella esattoriale successivamente all'avviso di
accertamento, poiché l'avviso stesso conterrà al suo interno l'intimazione ad adempiere
al pagamento degli importi indicati. Peculiarità dell’avviso esecutivo è quella
di assolvere sia la funzione impositiva che quella esattiva.
Dalla data di
notifica dell’atto decorrono 60 giorni per eseguire il pagamento oppure per la proposizione del ricorso.
Il termine ultimo per il pagamento può essere prolungato ben oltre i 60 giorni
normativi previsti per la presentazione del ricorso, per effetto, ad esempio, dell’accertamento con adesione (che
sospende per un periodo di novanta giorni il termine per l’impugnazione
dell’avviso di accertamento) o ancora della sospensione feriale dei termini
processuali, applicabile ogni qual volta il periodo per la
presentazione del ricorso venga a cadere tra il 1° agosto e il 15 settembre di
ciascun anno solare.
Nel
caso il contribuente non esegue il pagamento e non propone ricorso, dai
canonici 60 giorni, dalla notifica dell’avviso, decorrono ulteriori 30 giorni prima che gli atti relativi agli
importi “accertati” siano trasmessi all’agente della riscossione affinché avvii le
procedure di riscossione coattiva.
L’agente
della riscossione, sulla base del titolo esecutivo così formato e senza la
preventiva notifica della cartella di pagamento, potrebbe procedere a
espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle
disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
L’affidamento
degli atti agli agenti della riscossione
non produce immediatamente la
riscossione coattiva giacché
opera una sospensione di diritto di 180 giorni, la cosiddetta “sospensione automatica”. Ovviamente tale
sospensione di 180 giorni è
concessa solo se non si rilevano situazioni di fondato pericolo per
la riscossione (periculum in mora), nel qual caso verranno comunque
adottate le opportune misure cautelative nei riguardi del patrimonio del
contribuente debitore (ad esempio, l’iscrizione ipotecaria).
In conclusione i tempi “standard” per l'accertamento
esecutivo sono i seguenti:
Ø 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento
per il pagamento e/o l’eventuale presentazione del ricorso;
Ø 30 giorni per l’affidamento della riscossione delle
somme accertate agli agenti della riscossione;
Ø 180 giorni di sospensione ex lege dell'esecuzione
forzata.
Di conseguenza,
tra la notifica dell’avviso di accertamento e l’inizio della procedura di
esecuzione forzata intercorre un arco temporale complessivo di almeno 270
giorni.
Se il nuovo avviso
di accertamento accelera i tempi di
riscossione, dal lato del contribuente, viene notevolmente limitato il diritto
di difesa. L’avvio immediato dell’azione di riscossione difficilmente
potrà evitare al contribuente l’esborso iniziale delle somme pretese dal fisco.
Infatti qualora il contribuente ritenesse l’atto ingiusto e volesse proporre ricorso, dovrebbe pagare subito 1/3 di quanto riporta l’avviso di accertamento. Infatti, nel caso
di impugnazione dell’avviso esecutivo, l’ufficio provvede a iscrivere a ruolo provvisorio un importo pari a un terzo delle maggiori imposte
accertate (comprensive di sanzioni ed interessi). Una sorta di clausola “solve et repete” che non permette al cittadino di opporre eccezioni nel ritardare la prestazione
dovuta.
Il dl 2 marzo
2012, n. 16, ha esteso l'accertamento esecutivo anche all'Agenzia delle dogane.
In particolare, gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane ai
fini della riscossione delle risorse diventano esecutivi trascorsi dieci giorni dalla notifica al contribuente.
In ultimo si
segnala, una (“buona notizia !!!”) la revisione dei compensi
spettanti agli agenti della riscossione: l’aggio spettante ad Equitalia per il
servizio di riscossione passerà dal 9% al 7%.
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