Nella
loro attività professionale i liberi professionisti possono commettere
errori e provocare danni ai clienti. Il cliente come sancito da diverse
sentenze dovrà solo provare l’esistenza del contratto professionale
e dimostrare l’inadempimento. Il Professionista invece avrà tutto
l’onere di dimostrare che la pretese non hanno fondamento
oppure l’impossibilità di raggiungimento del risultato
preteso.
Al fine
di evitare l’instaurarsi di contrapposizioni con i clienti, il professionista
dovrà valutare correttamente l’incarico ricevuto e dovrà informare il cliente
in modo chiaro e dettagliato e
assicurarsi che lo stesso abbia una chiara e consapevole visione della
situazione.
Il
legislatore è intervenuto nella materia è ha previsto per i
professionisti iscritti in Ordini
professionali l’introduzione dell’obbligo,
di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile
a tutela della propria clientela a fronte di eventuali errori e/o
omissioni con esclusione dei danni eventualmente provocati da interventi
dolosi.
Premesso
che attualmente la stipula di una polizza di RC Professionale è
facoltativa, dal 13 agosto 2013 per tutti i professionisti decorre l’obbligo di avere una polizza
professionale come previsto dalla Riforma delle professioni - Art.
5 D.P.R. 137/2012 – Obbligo di Assicurazione:
Il
professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni
collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei
professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio
dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e
valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al
cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza
professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva..

Le
responsabilità professionali possono essere di tipo civile, amministrativo,
penale e disciplinare. Nello specifico la legge lascia alla scelta del
professionista,la libertà di definire in sede contrattuale, la
definizione di tutte le caratteristiche della polizza (massimale, copertura
dei rischi, scoperti, franchigie, etc..).
In base
al settore di attività le polizze possono essere personalizzate a
copertura di esigenze del Professionista. In generale il professionista
deve essere in grado di scegliere una soluzione in base all’attività
svolta, facendo attenzione che la polizza copra tutti i possibili danni che
l’esercizio della propria attività possa causare.
Il
professionista prima di stipulare la polizza professionale deve
valutare cosa la polizza comprende e soprattutto cosa
esclude. Sotto questo aspetto sul mercato si distinguono:

· Polizza All Risks :sono
polizze in cui è assicurato tutto
ciò che non è espressamente escluso dalle competenze riconosciute dalla legge o
dai regolamenti che disciplinano l’esercizio dell’attività professionale.
La
polizza deve coprire responsabilità per inadempienza,
negligenza, imprudenza o di mancata osservanza di norme che dovrebbero essere
conosciute (imperizia). Non possono però essere mai risarcite le
conseguenze di un atto o di una omissione dolosa ( coscienza e volontà di
commettere l’illecito).
Le
compagnie di assicurazione per alcune polizze prevedono una franchigia,
cioè per i danni sotto una certa soglia ed entro un certo limite ne
risponde solo il professionista. Alcune Polizze invece prevedono anche la
possibilità di risarcire danni con effetto retroattivo alla data di decorrenza
della polizza. La retroattività può essere illimitata o limitata ad un certo
numero di anni.
Da un
punto di vista patrimoniale l’obbligo di una R.C-Professionale è
certamente una forma di tutela sia per il professionista sia
per il cliente danneggiato. Da un punto di vista pratico è solo un nuovo
balzello a carico dei contribuenti reso obbligatorio.