
Il termine “scoperto di un conto
corrente” indica una forma di credito
concesso in genere dagli istituti di credito
ai correntisti.
In sostanza si tratta di un prestito che la banca concede al correntista. Naturalmente viene stabilito un tetto massimo, oltre cui il
cliente non può andare. Con il fido, il cliente ha la possibilità di andare allo
scoperto” oltre il conto
corrente. Lo scoperto di conto corrente deve essere previsto dal contratto, in quanto non è disponibile per tutti i cliente.
LE NOVITA' - C.D.F. &
C.I.V
Con la recente normativa le banche sono obbligate a non far
pagare una commissione per il massimo
scoperto per conti correnti senza fido. Fino al
31 dicembre scorso, per
applicare il massimo scoperto occorreva che il rosso durasse più di 30
giorni, e che il correntista fosse titolare di un’apertura di
credito in conto corrente.
Le nuove regole prevedono che, oltre al tasso d'interesse, quando la commissione di massimo scoperto è prevista dal contratto, al fido potrà essere applicata una commissione non maggiore dello 0,50% a trimestre.

Inoltre viene introdotta una Commissione
d'istruttoria veloce (C.I.V) che trova
applicazione nel caso di sconfinamenti (scoperti di conto e
utilizzi extrafido), espressa in misura
fissa e in valore assoluto, commisurata ai costi, in aggiunta al tasso di interesse.
Le spese d’istruttoria veloce non sono
dovute da chi ha un fido e va in
scoperto per una cifra fino ai 500 euro, al massimo per sette giorni di seguito
ogni tre mesi. Inoltre la commissione di
istruttoria veloce non si applica se il rosso è dovuto a un pagamento a favore
della banca stessa, (come per esempio la rata per un mutuo o un prestito o le
spese di chiusura conto).
La nuova normativa farà decadere automaticamente
tutte le clausole non conformi alle nuove regole.
La vicenda riguardante le commissioni bancari è iniziata con il "Decreto sulle liberalizzazioni" che aveva stabilito in relazione ai contratti bancari la nullità di tutte le clausole comunque denominate che prevedono commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo o a fronte di sconfinamenti.
Questa norma, abolendo ogni tipo di commissione, aveva l'effetto di restringere al solo tasso di interesse tutta la spesa che il cliente avrebbe dovuto pagare alla banca per la concessione e l'utilizzo del fido o dello sconfinamento.

La speranza che le commissioni sugli scoperti in conto corrente venissero eliminate definitivamente è svanita con il decreto correttivo di quello sulle liberalizzazioni che ne prevede la reintroduzione.
L’introduzione nel nuovo articolo 117bis del Testo Unico Bancario sembra aver fatto un passo indietro introducendo nuovamente commissioni imponendo ancora una volta il
potere delle banche.