Il c.d.
Decreto Salva Italia, ha introdotto una
nuova imposta di natura patrimoniale, denominata IVIE, imposta patrimoniale
sugli immobili detenuti all’estero, da
molti definita una sorta di IMU estera.
L’imposta
è dovuta dalle sole persone fisiche residenti in Italia, per gli immobili
detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale e a prescindere dalla
destinazione d’uso degli stessi. L’IVIE è dovuta
anche dai contribuenti che conducono immobili in leasing e si
estende agli immobili a suo tempo scudati. L'IVIE colpisce, quindi:
- sia i terreni (agricoli, edificabili o
incolti);
- sia i
fabbricati a prescindere dalla loro destinazione (abitativi, direzionali,
commerciali, industriali).
L’imposta
è calcolata in proporzione alla quota e al periodo di possesso; il mese durante
il quale il possesso è di almeno 15
giorni viene considerato per intero.
Il proprietario di immobili all’estero, oppure
titolare di altro diritto reale sugli stessi, deve quindi versare un’imposta
pari allo 0,76% del valore degli
immobili.
Il decreto
Salva Italia prevede altresì che gli immobili di soggetti che lavorano
all’estero presso organizzazioni internazionali, l’imposta si applica nella
misura ridotta dello 0,4 per cento per l’immobile adibito ad abitazione
principale e per le relative pertinenze (come l’IMU).

Per gli
immobili acquisiti per successione o donazione il valore è quello dichiarato
nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato o, in mancanza, il costo di acquisto sostenuto dal de
cuius o dal donante risultante dalla relativa documentazione o, in assenza di
documentazione, il valore di mercato rilevabile
nel luogo in cui è situato l’immobile.
Dall’imposta sugli immobili
detenuti all’estero (IVIE), i contribuenti possono detrarre i corrispondenti
tributi esteri aventi natura patrimoniale.
Per gli immobili
detenuti nei Paesi UE, inoltre, è ammessa un’ulteriore detrazione per eventuali imposte sul
reddito non assorbite dal credito d’imposta.
Il
decreto salva Italia. (D.L. 16/12) ha previsto una franchigia, per cui l’imposta non è dovuta qualora l’importo
dell’imposta calcolata (prima di applicare le specifiche detrazioni previste)
non superi complessivamente euro 200.
È
importante ricordare che l’immobile detenuto all’estero deve essere dichiarato ai fini di sola comunicazione nel quadro RW
di UnicoPF e, se locato, il reddito dovrà essere indicato, quale reddito
diverso, anche nel quadro RL di UnicoPF o nel quadro D del modello 730, salvo
quanto indicato nella Convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra
Italia e Paese estero.
L’IVIE
anche se istituita alla fine del 2011 è dovuta anche per l'intero 2011, con
buona pace dello statuto del contribuente,
ovviamente se il soggetto passivo sia stato titolare del diritto di
proprietà o di altro diritto reale per tutto il 2011.

Il primo appuntamento
per pagare la nuova imposta , con
effetto dal 2011, scade il 09 luglio 2012 (ovvero entro il 20 agosto con la
maggiorazione dello 0,40%).
Relativamente alle modalità di versamento,
accertamento, riscossione, sanzioni e rimborsi sono applicate le stesse regole previste per
l’IRPEF.