Dal
primo gennaio 2013 è entrato in vigore un nuovo istituto denominato
ASPI – assicurazione sociale per l’impiego. Il nuovo istituto si pone a
tutela del reddito del lavoratore dipendente nel caso di disoccupazione
involontaria. L’ASPI andrà a sostituirsi a tre istituti previgenti:
l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola, l’indennità di
disoccupazione speciale edile, l’indennità di mobilità. Viene introdotta
anche la mini-ASPI che rimpiazzerà l’istituto della disoccupazione con
requisiti ridotti.
Nello specifico, possono accedere al
godimento di tale assicurazione tutti i dipendenti del settore privato
inclusi gli apprendisti. I requisiti per accedere al contributo sono:
- Perdita involontaria della propria occupazione;
– Possesso di almeno 2 anni di
assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente
l’inizio del periodo di disoccupazione.
In riferimento alla durata si distingue tra:
- Lavoratori con meno di 55 anni, per i
quali l’ASPI può essere erogata massimo per 12 mesi, detratti i periodi
di indennità eventualmente fruiti;
– Lavoratori con almeno 55 anni per i
quali l’ASPI può essere erogata massimo per 18 mesi, e comunque non in
misura superiore al numero delle settimane di lavoro eseguite nel
biennio precedente, detratti i periodi di indennità eventualmente
fruiti.
L’indennità ASPI spetta a decorrere
dall’ 8° giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto
di lavoro, ovvero dal giorno successivo a quello in cui è stata
presentata la domanda che, a pena di decadenza, deve essere presenta dal lavoratore all’INPS, esclusivamente per via telematica, entro due mesi dalla data di spettanza del trattamento.
Qualora il lavoratore, durante il periodo in cui è assicurato, trovi una nuova occupazione, l’indennità viene sospesa
d’ufficio, riprendendo a decorrere al termine della sospensione per
nuova occupazione, che non deve essere superiore ai sei mesi.
Se invece la nuova occupazione si configura come lavoro autonomo
con reddito inferiore al limite previsto per la perdita dello stato di
disoccupato (€ 4.800), deve essere il lavoratore a darne comunicazione
entro un mese all’INPS, dichiarando il reddito annuo che presume
percepirà. In tal caso, sarà l’Istituto a ridurre l’indennità per
un importo pari all’80% dei compensi previsti, rapportati al tempo
intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine
disoccupazione indennizzata.
Si decade dall’indennità ASPI nel momento in cui si realizza uno di questi eventi:
- Perdita dello stato di disoccupazione;
– Inizio di un’attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la prevista comunicazione;
– Raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato
– Acquisizione del diritto a pensione o assegno ordinario di invalidità, a meno che il lavoratore non opti per l’ASPI
In via sperimentale per il
2013/2014/2015, la riforma ha previsto che il lavoratore che ha diritto
all’ASPI può chiedere che gli vengano liquidati gli importi delle
mensilità non ancora percepite per poter intraprendere un’attività
autonoma, avviare un’attività in forma di auto impresa o di micro
impresa, oppure per associarsi in cooperativa.
In sostituzione della disoccupazione con requisiti ridotti, a decorrere dal 2013 viene introdotta la mini-Aspi per quei soggetti che non raggiungono il requisito delle 52 settimane contributive negli ultimi due anni.
Tematica di attualità su fisco e impresa.Adempimenti fiscali.
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venerdì 29 marzo 2013
NOVITA PER LE MAMME LAVORATRICI : ARRIVANO VOUCHER

La riforma Fornero ha previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2015 la concessione di un contributo per l’acquisto di servizi di baby sitting o per sostenere altri oneri legati all’infanzia. Si tratta di un contributo di 300 euro netti mensili per sei mesi.
La scelta è quella di rientrare a lavoro ottenendo il contributo, fruire del congedo parentale facoltativo oppure una soluzione intermedia .
Il contributo che le mamma lavoratrici possono chiedere è concesso alle seguenti condizioni:
- dal termine di congedo per maternità e per gli 11 mesi successivi.
- Il contributo è alternativo alla fruizione
del periodo di congedo parentale. Per ogni mese di congedo parentale fruito si riduce in proporzione l’importo del contributo.
- Il contributo deve essere utilizzato per servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri dei servizi per l’infanzia ( la retta del nido pubblico o privato accreditato)
Se la madre sceglie di impiegare il contributo potrà utilizzare i voucher per pagare direttamente la baby sitter, mentre nel caso del nido sarà l’Inps a bonificare direttamente la quota prevista alla struttura interessata.
Per richiedere il voucher la madre lavoratrice deve presentare apposita domanda, in via telematica, all’INPS, indicando: a quale opzione (voucher o pagamento diretto) intende accedere, di quante mensilità intende beneficiare, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale.

Anche chi ha già utilizzato una parte del congedo parentale può richiedere il contributo. Il contributo di 300 euro mensili e per le mamme part time viene proporzionalmente ridotto. Anche le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata Inps possono fruire dei benefici in esame fino a un massimo di 3 mesi.
Le modalità operative per quel che riguarda la domanda e i termini devono essere definiti dall’ inps con propria circolare.
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