
LE NOVITA’ IN MATERIA DI APPRENDISTATO
Nel quadro della riforma
del mercato del lavoro l’apprendistato ha assunto un ruolo strategico per
l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, tanto che si vuole
valorizzare come «la porta d’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro».
L’apprendistato è un
contratto di lavoro a contenuto formativo finalizzato a favorire l’inserimento
dei giovani nel mondo del lavoro attraverso l’acquisizione di un mestiere e/o
di una professionalità specifica.
Vantaggi economici
dell’assunzione e gli sgravi contributivi
Il contratto di
apprendistato consente all’azienda di assumere ad un costo del lavoro
vantaggioso, in quanto sia la remunerazione che gli oneri previdenziali e
assistenziali sono ridotti.
Per quanto riguarda la
retribuzione sono previsti 2 possibilità di inquadrare l’apprendista,
quello del sotto inquadramento ( fino a 2 livelli inferiori) e quello della
percentualizzazione secondo le indicazioni del contratto collettivo
applicato.
In riferimento ai
contributi previdenziali è stato previsto un regime contributivo
agevolato, secondo le specifiche che seguono:
- aziende fino a 9
dipendenti: per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino
al 31 dicembre 2016 si riconosce alle imprese uno sgravio contributivo del
100% per i primi tre anni di contratto; dal quarto anno è prevista una
contribuzione pari al 10% della remunerazione imponibile ai fini previdenziali;
- aziende oltre 9
dipendenti: contribuzione per tutta la durata dell’apprendistato pari al 10%
della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Il contratto di
apprendistato è distinto in tre tipologie
Apprendistato per
la qualifica e per il diploma professionale
Apprendistato professionalizzante o contratti
di mestiere
Apprendistato di alta formazione e di ricerca
Nella pratica la
tipologia maggiormente in uso è l’apprendistato professionalizzante o contratto
di mestiere previsto per i giovani di età compresa fra i 18 (o 17) e i 29 anni.
Per l’assunzione di apprendisti
in mobilità, infine, le imprese possono beneficiare di un regime
contributivo agevolato, pari al 10% del salario per 18 mesi di contratto e in
aggiunta ricevono un incentivo pari al 50% dell’indennità di mobilità, se
percepita dal lavoratore, per un periodo di 12 mesi (24 se il lavoratore ha più
di 50 anni).
Formazione
Il periodo di formazione
previsto per l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere ha una
durata massima di tre anni; per le professioni artigiane
individuate dalla contrattazione collettiva la durata della formazione può
arrivare fino a 5 anni. Le durate indicate vanno sempre intese come
limite massimo. E’ previsto anche un limite minimo di durata pari a sei mesi,
tranne per le attività che si svolgono in cicli stagionali individuate dalla
contrattazione collettiva.
In riferimento alla formazione
l’azienda e l’apprendista devono seguire un percorso formativo che
prevede:

-il Piano Formativo
Individuale (PFI): si tratta del documento di descrizione del percorso
formativo complessivo, che raccoglie tutte le informazioni sopra indicate;
-la registrazione della
formazione effettuata (libretto del cittadino);
- il riconoscimento
sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione
della qualifica professionale ai fini contrattuali.
La formazione per
l’apprendistato professionalizzante si articola in:
- Formazione trasversale e di base: (disciplinata dalle Regione) che può arrivare fino ad un massimo di 120 ore nel triennio e che, nei limiti delle risorse disponibili può essere finanziata dalle Regioni. In assenza di offerta formativa pubblica, trovano applicazione le regolazioni contrattuali vigenti per cui la formazione trasversale può essere erogata dall’Azienda secondo i contenuti standard individuati dagli stessi.
- Formazione di tipo professionalizzante
o di mestiere (formazione erogata per l’acquisizione delle competenze
tecnico-professionali e specialistiche): disciplinata dai singoli CCNL e a
carico delle imprese.
In caso di inadempimento
nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il
datore di lavoro, questi è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione
versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento
contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine
del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di
qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.
LE NOVITA’ IN MATERIA DI APPRENDISTATO
di Antonio Barbieri
Dottore Commercialista e Revisore Contabile