
I vincoli di accesso e le cause di esclusione al regime dei minimi devono essere monitorati anche durante la permanenza nel regime poiché il superamento di anche uno dei requisiti ne comporta la fuoriuscita dallo stesso.
In generale, il regime dei minimi cessa dall’anno successivo a quello in cui vengono a mancare le condizioni previste per la permanenza ovvero se si realizzano condizioni di decadenza dal regime agevolato per esempio, quando il contribuente acquisisce partecipazioni in società di persone, in Srl trasparenti o in associazioni professionali.
Tuttavia, nel caso in cui i ricavi o compensi superino di oltre il 50 per cento il limite di 30.000 euro il regime cessa di avere applicazione nell’anno stesso in cui avviene il superamento. In tal caso il contribuente dovrà porre in essere gli ordinari adempimenti contabili ed extracontabili posti a carico degli imprenditori e dei professionisti e saranno tenuti a effettuare gli adempimenti Iva nei termini ordinari.
In particolare se in corso d’anno i corrispettivi o i ricavi superano i 45.000 euro, è dovuta l’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel corso dell’intero anno solare, che, per la frazione d’anno antecedente al superamento del limite, sarà determinata mediante scorporo dai corrispettivi, in ogni caso facendo salvo il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti. A seguito dell’uscita dal regime dei minimi il contribuente, pertanto, scorporerà l’Iva da versare dai corrispettivi incassati e calcolerà l’Iva dovuta detraendo l’Iva sugli acquisti. Il superamento di tale soglia comporta, inoltre, al contribuente l’obbligo di:
- istituire i registri IVA previsti dal DPR 633/1972 entro il termine per l’effettuazione della liquidazione periodica relativa al mese o al trimestre in cui è stato superato il limite;
- adempiere agli obblighi ordinari previsti per le operazioni effettuate successivamente al superamento del limite;
- presentare la comunicazione dati e la dichiarazione annuale IVA entro i termini previsti;
- versare, entro i termini previsti, l’imposta a saldo risultante dalla dichiarazione annuale relativa all’esercizio in cui è stato superato il limite dei 45.000 euro;
- annotare i corrispettivi e gli acquisti effettuati anteriormente al superamento del limite entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Successivamente, al momento del superamento del limite di 45.000 €, il contribuente deve emettere regolare fattura con addebito di Iva e procedere con la liquidazione Iva e gli adempimenti ordinari Iva.

Per i minimi rileva anche la Comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA (c.d. Spesometro) di cui all’art.21 del D.L. 78/2010.
Infatti pur sussistendo l’esonero per i minimi alla compilazione della Comunicazione, se gli stessi, in corso d’anno, superano del 50% il limite di legge dei 30.000,00 euro, e cioè i 45.000,00 euro, saranno tenuti alla compilazione del documento, così come a tutti gli altri adempimenti di legge.