sabato 15 giugno 2013

Attività in franchising nuove opportunità

Aprire una attività in franchising può essere  una risposta anche in momenti di crisi. Vediamo che cos’è il franchising.
L’affiliazione commerciale, più comunemente detta franchising, è una forma di collaborazione tra imprenditori che permette di legarsi ad un’azienda o un marchio produttore o distributore in modo continuativo sfruttando un’esperienza consolidata che supporta il neoimprenditore in tutte le fasi di sviluppo dell’attività permettendogli allo stesso tempo di rimanere indipendente.
In sostanza Il franchising è una  forma collaborazione tra imprenditori –(“ B2B” Business to Business) che permette affiliato di entrare nel mercato  attraverso una rete commerciale già avviata .

Da un punto di vista giuridico franchising è un contratto con il quale l’imprenditore (casa madre)  concede ad un altro imprenditore  il diritto di esercitare un’attività, di prestazione di servizi, produzione di beni o rivendita di prodotti.
I rapporti economici che legano l’“azienda madre” all’affiliato possono essere diversi; a seconda delle realtà e dal contratto. In genere l’affiliato deve pagare all’affiliante  le ”Royalty”  ossia  una percentuale sui ricavi, che si versa periodicamente. Inoltre  può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo iniziale  e in alcuni casi l’affiliato deve anche versare un contributi per la  pubblicità.

Chi vuole aprire un punto vendita in franchising  non ha che l’imbarazzo della scelta e può scegliere tra un ampio raggio di attività. Le reti di affiliazione commerciale sono ormai diffuse un po’ in tutti i settori.  Accanto al  settore   alimentare si stanno affermando alcune attività emergenti “no food” come le agenzie di viaggi, ai servizi di mediazione creditizia e  l’abbigliamento. Inoltre  a questi   settori  ci affiancano  alcuni business emergenti che si stanno lentamente ritagliando un spazio nei servizi come  gli asili nido e le ludoteche, centri benessere e le palestre, oppure nel settore “food” si aggiungono le gelaterie e yogurterie.

Il franchising  spesso interessa risparmiatori intenzionati ad investire in un’attività imprenditoriale nuova ( ad esempio la sigaretta elettronica), oppure imprenditori che intendono iniziare una nuova attività,  o ancora lavoratori dipendenti, intenzionati a sviluppare un’occupazione autonoma, etc.
L’avvio di  nuove attività economiche richiedono tempo ed investimenti di capitali, nel franchising l’affiliante non solo  promuove il marchio e il  prodotto ma  può prevedere  un supporto all’affiliante con  corsi specifici ed affiancamenti iniziali.
Con il franchising, l’affiliato  entra in un  settore economico   usufruendo di un marchio distintivo, di un insegna  e di prodotti  già conosciuti  e accettati dal pubblico.
La collaborazione che nasce tra affiliato e affiliante tende ad avere interessi economici comuni, per cui l’attività è orientata reciprocamente al margine di profitto.
Aprire una attività in  franchising può essere conveniente ma bisogna fare molta  attenzione al contratto di affiliazione che potrebbe contenere clausole vessatorie. In generale  il potenziale affiliato è  privo di esperienza specifica di settore  oltre che esperienza commerciale in genere.
L’Affiliato si impegna a fare proprie sia la politica commerciale e sia immagine dell’Affiliante in Franchising, nell’interesse reciproco sia delle parti che del consumatore finale, il tutto nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali pattuite.
Essendo un  contratto a prestazione reciproche (do ut des)  al vantaggio ottenuto per l’affiliazione  corrisponde anche lo svantaggio di dover  seguire le regole dettate dalla casa madre le quali possono limitare l’indipendenza e l’iniziativa  del neo imprenditore, ad esempio in relazione ai mezzi, alla durata ed al contenuto della pubblicità, ai prezzi di vendita dei beni, alla quantità, colori e modelli della merce da esporre e vendere nel punto vendita, all’arredamento dei locali ecc.
Spesso clausole di esclusiva in favore dell’affiliante   obbligano l’affiliato  ad acquistare prodotti, arredamenti, dotazione di apparecchiature d’ufficio, gadgets promozionali, etc. esclusivamente dal franchisor o da società a questi collegate, privando in tal modo il franchisee di scegliere prodotti più convenienti o idonei in relazione alla sua attività.

Altri svantaggi possono  prevedere l’obbligo del franchisee di raggiungere un fatturato minimo annuo sul quale sono calcolate le royalties o di acquistare un quantitativo minimo di prodotti dal franchisor.
Prima di tuffarsi nel nuovo business è consigliabile fare una piccola indagine di mercato, avendo esperienze da altri affiliati  che hanno già avviato l’attività con quel franchisor per valutare la loro esperienza, organizzazione , serietà  e soprattutto il giro d’affari  ecc.

Il consiglio è quello di farsi assistere da un professionista esperto della materia  che possa fare  un approfondita valutazione del contratto di affiliazione.



sabato 8 giugno 2013

GIOVANI E PENSIONI


Con un mercato del lavoro in forte crisi come quell’attuale, in cui vige la norma della precarietà (o pardon della flessibilità)  è normalissimo che un lavoratore nel corso degli anni possa  aver cambiato non  solo  lavoro  ma anche ente pensionistico e che abbia contributi versati in diverse gestioni previdenziali.  
Disoccupati, stagisti, interinali e co.co.pro sono un fenomeno sociale preoccupante e rilevante, le  cui conseguenze si fanno sentire  nell’immediato  ma anche nel futuro. Nella situazione attuale è possibile quindi  che il lavoratore non abbia  maturato il diritto alla pensione piena in nessun ente di previdenza.
Siamo abituati a pensare a temi come quello della pensione  soltanto quando ci avviciniamo all’età pensionabile: il  tema è  percepito come complesso e dagli orizzonti davvero molto lontani, specialmente dagli  under 35.  La pensione si costruisce in età lavorativa per il momento in cui usciremo dalla forza lavoro per entrare in quello dei pensionati.
Per trovare rimedio ad un circolo vizioso  creato da un mercato del lavoro incerto e un mondo della previdenza attualmente insostenibile, il legislatore ha introdotto e modificato nel tempo  alcuni  istituti previdenziali.  Vediamo di conoscere meglio  questi strumenti e capire a chi interessano.
La totalizzazione dei periodi assicurativi
La totalizzazione è un istituto in base al quale il soggetto iscritto a due o più forme di assicurazione obbligatoria  ha la facoltà di utilizzare, sommandoli, i periodi assicurativi maturati, al fine di perfezionare i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità ed indiretta.
La totalizzazione può essere utilizzata da tutti i lavoratori: dipendenti, autonomi e liberi professionisti, ed è completamente gratuita, a differenza della ricongiunzione, che spesso è onerosa.
Con la totalizzazione  i  contributi versati restano accreditati presso le originarie casse e/o gestioni e pertanto l’ammontare finale del trattamento pensionistico è dato dalla sommatoria delle singole quote di pensione, calcolate secondo le differenti regole della cassa e/o gestione.
Ogni gestione calcola la pensione sulla contribuzione complessiva e liquida la quota di pensione di sua pertinenza, in proporzione all’anzianità assicurativa e sulla base dei requisiti e dei criteri stabiliti nel proprio ordinamento.
I trattamenti liquidati costituiscono nel complesso una sola pensione, che è soggetta a rivalutazione e può essere integrata al trattamento minimo, con onere a carico della gestione che eroga la quota di maggiore importo.
La domanda per conseguire la totalizzazione va presentata dal lavoratore all’ente gestore della forma assicurativa a cui ha versato gli ultimi contributi.
La ricongiunzione dei periodi assicurativi
Un altro istituto previdenziale è la ricongiunzione dei periodi assicurativi. L’istituto della ricongiunzione permette ai lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e autonomi, che sono in possesso di più contributi presso differenti gestioni previdenziali, di unificarli per ottenere la pensione da un unico ente.
La   ricongiunzione è la possibilità, per un lavoratore che ha versato contributi in casse previdenziali differenti, di unificare le sue posizioni assicurative, in modo da avere un’unica pensione erogata da un solo ente previdenziale.
La ricongiunzione permette il trasferimento materiale dei contributi da una cassa e/o gestione ad altra, quindi tutti i contributi vengono utilizzati secondo le regole della cassa presso la quale sono stati ricongiunti;
Dal primo luglio 2010, la legge n. 122/2010 ha reso onerose tutte le ricongiunzioni, anche quelle che in precedenza erano gratuite.  Il costo è tanto maggiore quanto più l’assicurato è vicino alla pensione. Il pagamento viene effettuato con un unico versamento o a rate, se richiesto.
Sicuramente non è facile pensare adesso in questo momento di crisi  a investire sul nostro futuro pensionistico, ma un dato è inesorabile i giovani di oggi  saranno  gli anziani di domani con più difficoltà economiche di quelli di oggi.
Il consiglio è quello di avvicinarsi al tema previdenziale  in età giovanile quando ancora è possibile creare un piano pensionistico di previdenza.

giovedì 16 maggio 2013


Per “bed & breakfast” si intende l’attività a carattere saltuario svolta da privati  che utilizzano parte della loro abitazione di residenza per offrire un servizio a conduzione familiare di alloggio e prima colazione.
Si tratta di una forma di accoglienza caratterizzata per i "bassi prezzi", ed è quindi tradizionalmente rivolta a un pubblico giovane, ma non solo.
Il settore del bed and breakfast non trova  un’organica disciplina a livello nazionale, demandata alla potestà normativa delle singole Regioni.
Secondo la normativa in vigore l’attività di B&B  ha carattere saltuario  con periodi di apertura annuali o stagionali e con un numero di camere e letti limitati.
L’avvio di un  attività, di  bed & breakfast deve essere esercitato da privati in forma non professionale e questo e’ uno dei motivi per cui tante persone che vogliono diventare imprenditori si stanno cimentando in questa particolare attività.
Nella maggior parte delle Regioni l’attività non viene considerata d’impresa, quindi non è necessario possedere partita Iva né iscriversi al Registro delle imprese presso la Camera di commercio.
La prima cosa da fare per aprire un B&B è quella di consultare la specifica legge regionale prevista in materia e i regolamenti comunali specifici. Un ulteriore verifica da fare è il regolamento condominiale.
Il secondo passo è quello di presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività allo sportello Unico attività Produttive del comune.
L’attività può essere esercitata in non più di 4 stanze con un massimo di 12 posti letto. Qualora l’attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di 2 servizi igienici per unità abitativa
A seconda della Regione, questi limiti possono essere superati, arrivando anche a consentire l’utilizzo di abitazioni diverse dalla propria residenza o prevedendo classificazioni (simili a quelle previste per le strutture ricettive professionali) in base ai servizi/strutture offerti.
Regole diverse infine vi sono anche per le caratteristiche delle camere, l’offerta della prima colazione e le sanzioni previste. Di norma, viene chiesta anche la residenza (o il domicilio durante il periodo di apertura) presso la struttura del titolare.
Per la certificazione dei proventi dell’attività è sufficiente  un bollettario madre-figlia per quietanzare l’incasso dei singoli corrispettivi.
Al fine di gestire un controllo fiscale  è necessario  conservare la documentazione concernente le spese effettuate, come fatture, scontrini, bollette e ogni altro documento funzionale allo scopo.
Ai fini fiscali  i proventi così realizzati sono considerati , come redditi diversi, derivanti da attività commerciale non esercitata abitualmente.
Qualora l’attività venga svolta in modo sistematico e con carattere di stabilità, evidenziando una certa organizzazione di mezzi, essa si qualifica in termini di abitualità e professionalità. In tal caso, essa rientra nel campo di applicazione dell’Iva. In tal caso l’alternativa al B&B è l’Affittacamere.
L’attività di affittacamere è la struttura ricettiva imprenditoriale che più si avvicina ai bed and breakfast, senza averne le limitazioni. 
L’attività può inoltre essere svolta per tutto l’anno e  le caratteristiche delle stanze e dei servizi offerti sono in genere le stesse richieste per i bed and breakfast.
Trattandosi di un’attività d’impresa, è ovviamente richiesta l’iscrizione al registro delle imprese con tutti i conseguenti adempimenti fiscali e previdenziali.


venerdì 29 marzo 2013

ASPI - ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO

Dal primo gennaio   2013 è entrato in vigore un nuovo istituto denominato ASPI – assicurazione sociale per l’impiego.  Il nuovo istituto si pone a tutela del reddito del lavoratore dipendente nel caso di disoccupazione involontaria. L’ASPI andrà a sostituirsi a tre istituti previgenti: l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola, l’indennità di disoccupazione speciale edile, l’indennità di mobilità. Viene introdotta anche la mini-ASPI che rimpiazzerà l’istituto della disoccupazione con requisiti ridotti.
Nello specifico, possono accedere al godimento di tale assicurazione tutti i dipendenti del settore privato inclusi  gli apprendisti.  I requisiti per accedere al contributo sono:
- Perdita involontaria della propria occupazione;
– Possesso di almeno 2 anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.

In riferimento alla durata si distingue tra:
- Lavoratori con meno di 55 anni, per i quali l’ASPI può essere erogata massimo per 12 mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti;
– Lavoratori con almeno 55 anni  per i quali l’ASPI può essere erogata massimo per 18 mesi, e comunque non in misura superiore al numero delle settimane di lavoro eseguite nel biennio precedente, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti.                                               
L’indennità ASPI spetta a decorrere dall’ 8° giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, ovvero dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata la domanda che, a pena di decadenza, deve essere presenta dal lavoratore all’INPS, esclusivamente per via telematica, entro due mesi dalla data di spettanza del trattamento.
Qualora il lavoratore, durante il periodo in cui è assicurato, trovi una nuova occupazione, l’indennità viene sospesa d’ufficio, riprendendo a decorrere al termine della sospensione per nuova occupazione, che non deve essere superiore ai sei mesi.
 Se invece la nuova occupazione si configura come lavoro autonomo con reddito inferiore al limite previsto per la perdita dello stato di disoccupato (€ 4.800), deve essere il lavoratore a darne comunicazione entro un mese all’INPS, dichiarando il reddito annuo che presume percepirà. In tal caso, sarà l’Istituto a ridurre l’indennità per un importo pari all’80% dei compensi previsti, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine disoccupazione indennizzata.
Si decade dall’indennità ASPI nel momento in cui si realizza uno di questi eventi:
- Perdita dello stato di disoccupazione;
– Inizio di un’attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la prevista comunicazione;
– Raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato
– Acquisizione del diritto a pensione o assegno  ordinario di invalidità, a meno che il lavoratore non opti per l’ASPI
In via sperimentale per il 2013/2014/2015, la riforma ha previsto che il lavoratore che ha diritto all’ASPI può chiedere che gli vengano liquidati gli importi delle mensilità non ancora percepite per poter intraprendere un’attività autonoma, avviare un’attività in forma di auto impresa o di micro impresa, oppure per associarsi in cooperativa.
In sostituzione della disoccupazione con requisiti ridotti, a decorrere dal 2013 viene introdotta la mini-Aspi per quei soggetti che non raggiungono il requisito delle 52 settimane contributive negli ultimi due anni.

NOVITA PER LE MAMME LAVORATRICI : ARRIVANO VOUCHER

Tra le novità introdotte dalla Riforma del Lavoro, oltre al congedo parentale del padre, ci sono i voucher per le mamme lavoratrici.
La riforma Fornero ha previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2015 la concessione di un contributo  per l’acquisto di servizi di baby sitting o per sostenere altri oneri legati all’infanzia. Si tratta di  un contributo di 300 euro netti mensili per sei mesi.
La scelta è quella di rientrare a lavoro ottenendo il contributo, fruire del congedo parentale facoltativo oppure una soluzione intermedia .
Il contributo che le mamma lavoratrici possono chiedere  è concesso alle seguenti  condizioni:
-          dal termine di congedo per maternità e per gli 11 mesi successivi.
-          Il contributo è alternativo alla fruizione

del periodo di congedo  parentale. Per ogni mese di congedo parentale fruito si riduce in proporzione l’importo del contributo.
-          Il contributo deve essere utilizzato per servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri dei servizi per l’infanzia ( la retta del nido pubblico o privato accreditato)
 Se la madre sceglie di impiegare il contributo potrà  utilizzare i voucher per pagare direttamente  la baby sitter, mentre nel caso del nido sarà l’Inps a bonificare direttamente la quota prevista alla struttura interessata.
Per richiedere il voucher la madre lavoratrice deve presentare apposita domanda, in via telematica, all’INPS, indicando: a quale opzione (voucher o pagamento diretto) intende accedere, di quante mensilità intende beneficiare, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale.
Il beneficio sarà riconosciuto sulla base di una graduatoria nazionale che terrà conto in primis della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE) e, poi dell’ordine di presentazione della domanda. Spetta all’INPS pubblicare il bando per le richieste di accesso al contributo.
Anche chi ha già utilizzato una parte del congedo parentale può richiedere il contributo. Il contributo di 300 euro mensili  e per le mamme part time  viene proporzionalmente ridotto. Anche le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata Inps possono fruire dei benefici in esame fino a un massimo di 3 mesi.
Le modalità operative per quel che riguarda la domanda e i termini devono essere definiti dall’ inps con propria circolare.

mercoledì 6 marzo 2013

CONTRIBUENTI MINIMI – FUORIUSCITA IN CORSO E ADEMPIMENTI CONNESSI

Del regime dei contribuenti minimi abbiamo già parlato qualche mese fa. Oggi invece vogliamo porre l’accento al caso di fuoriuscita dal regime e degli adempimenti connessi.
I vincoli di accesso e le cause di esclusione al regime dei minimi devono essere monitorati anche durante la permanenza nel regime poiché il superamento di anche uno dei requisiti ne comporta la fuoriuscita dallo stesso.
In generale, il regime dei minimi cessa dall’anno successivo a quello in cui vengono a mancare le condizioni previste per la  permanenza   ovvero se si realizzano condizioni di decadenza dal regime agevolato per esempio, quando il contribuente acquisisce partecipazioni in società di persone, in Srl trasparenti o in associazioni professionali. 
Tuttavia, nel caso in cui i ricavi o compensi superino di oltre il 50 per cento il limite di 30.000 euro il regime cessa di avere applicazione nell’anno stesso in cui avviene il superamento. In tal caso il contribuente dovrà porre in essere gli ordinari adempimenti contabili ed extracontabili posti a carico degli imprenditori e dei professionisti e saranno tenuti a effettuare gli adempimenti Iva nei termini ordinari. 
In particolare se in corso d’anno i corrispettivi o i ricavi superano i 45.000 euro, è dovuta l’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel corso dell’intero anno solare, che, per la frazione d’anno antecedente al superamento del limite, sarà determinata mediante scorporo dai corrispettivi,  in ogni caso facendo salvo il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti. A seguito dell’uscita dal regime dei minimi il contribuente, pertanto, scorporerà l’Iva da versare dai corrispettivi incassati e calcolerà l’Iva dovuta detraendo l’Iva sugli acquisti. Il superamento di tale soglia comporta, inoltre, al contribuente l’obbligo di:
  • istituire i registri IVA previsti dal DPR 633/1972 entro il termine per l’effettuazione della liquidazione periodica relativa al mese o al trimestre in cui è stato superato il limite;
  • adempiere agli obblighi ordinari previsti per le operazioni effettuate successivamente al superamento del limite;
  • presentare la comunicazione dati e la dichiarazione annuale IVA entro i termini previsti;
  • versare, entro i termini previsti, l’imposta a saldo risultante dalla dichiarazione annuale relativa all’esercizio in cui è stato superato il limite dei 45.000 euro;
  • annotare i corrispettivi e gli acquisti effettuati anteriormente al superamento del limite entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA.
Contestualmente agli obblighi IVA il contribuente dovrà presentare la comunicazione dei dati ai fini degli studi di settore e dei parametri, versare le imposte IRPEF e IRAP relative all’anno in cui è stato superato il limite risultanti dalla dichiarazione annuale, annotare le operazioni relative alle cessioni dei beni e alle prestazioni di servizi nonché agli acquisti effettuati anteriormente al superamento del limite entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale.
La “regolarizzazione” dell’iva dovuta, avverrà in sede di determinazione dell’imposta a saldo risultante dalla dichiarazione annuale, senza applicazione di sanzioni e interessi. Più precisamente, il contribuente è tenuto al versamento dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel corso dell’intero anno solare. 
Successivamente, al momento del superamento del limite di 45.000 €, il contribuente deve emettere regolare fattura con addebito di Iva e procedere con la liquidazione Iva e gli adempimenti ordinari Iva.

Per i minimi rileva anche la Comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA (c.d. Spesometro) di cui all’art.21 del D.L. 78/2010.
Infatti  pur sussistendo l’esonero per i minimi alla compilazione della Comunicazione, se gli stessi, in corso d’anno, superano del 50% il limite di legge dei 30.000,00 euro, e cioè i 45.000,00 euro, saranno tenuti alla compilazione del documento, così come a tutti gli altri adempimenti di legge.

venerdì 8 febbraio 2013

IL REDDITEST




In attesa del nuovo redditometro è disponibile il software del Redditest. Si tratta di un sistema, del tutto simile al funzionamento del redditometro, che permette al contribuente di auto-testare la propria coerenza tra redditi dichiarati e spese sostenute.

Il Redditest  è un questionario contenente 100 voci di spesa attraverso cui i contribuenti potranno verificare se quanto spendono è compatibile con il proprio reddito familiare. In sostanza viene fatto un confronto tra la capacità di spesa e il reddito dichiarato.

Il Redditest è gratuitamente scaricabile dal sito dell'Agenzia dell’Entrate dal sito http://redditest.agenziaentrate.it/. 

I dati inseriti  nel  PC rimangono anonimi e non devono essere comunicati. Il questionario  è un auto analisi che porta a conoscenza della propria situazione economica e finanziaria ed è  un valido  strumento di autotutela per il contribuente (avendone tutti i giustificativi).


    Il software  prende in esame:
  • abitazione: dati dell’abitazione principale, delle altre abitazioni e delle spese sostenute per mantenerle;
  • mezzi di trasporto: dati di tutti i mezzi di trasporto utilizzati nell’anno e delle relative spese di assicurazione;
  • assicurazione e contributi: spese per le altre assicurazioni (escluse quelle per i mezzi di trasporto) e per i contributi;
  • istruzione: spese per l’istruzione;
  • tempo libero e cura della persona: spese per attività ricreative, vacanze e cura della persona;
  • spese varie: spese sanitarie, animali domestici, apparecchiature elettroniche, gioielli e preziosi, assegni corrisposti all’ex coniuge, restituzione prestiti;
  • investimenti immobiliari e mobiliari netti: investimenti e disinvestimenti avvenuti nell’anno e nel biennio precedente.

Nel Redditest vengono prese in esame la composizione e le spese sostenute dal nucleo familiare e dai suoi componenti, i risparmi e gli incrementi nel patrimonio, l’area geografica di residenza.   Il risultato finale non è un valore numerico ma una semplice segnalazione:
·         Verde, se i redditi sono coerenti e quindi superiori a quelli stimati con il software;
·         Rosso, se i redditi sono incoerenti, cioè più bassi dei redditi dichiarati o da dichiarare.
La mancata  coerenza   non si traduce in automatico accertamento poiché il contribuente  può fornire prova contraria e giustificare la mancata coerenza.
Lo strumento non è uno strumento automatico per eseguire gli accertamenti Il contribuente ha diritto a un doppio contraddittorio: in via preventiva, gli uffici dell'Agenzia delle Entrate devono richiedere, al contribuente, chiarimenti e integrazioni in merito alle informazioni a disposizione  dell'amministrazione;  e in una seconda fase, si deve instaurare un contraddittorio per definire la ricostruzione del reddito in adesione con lo stesso contribuente.
Pertanto, il contribuente può sempre fornire la prova contraria prima della quantificazione della pretesa fiscale.
Al  fine di potersi tutelare è importante, annotare le spese  di tutto il nucleo familiare,documentare gli acquisti con fatture, scontrini, ricevute,quietanze  ecc ecc. e conservare i pagamenti per tutto il periodo di osservazione per poter contestare eventuali avvisi di accertamento( 4 anni successivi rispetto alla presentazione della dichiarazione dei redditi). In riferimento ai pagamenti è consigliabile pagare con strumenti tracciabili, assegni , carte di credito , bonifici ecc ecc  e  conservare anche in forma digitale gli estratti conti bancari.