mercoledì 30 maggio 2012


Il d.l. n. 78 del 2010 ha introdotto significative novità nell'ambito del procedimento di accertamento e riscossione dei tributi. Dal 1° ottobre 2011, infatti, gli avvisi di accertamento hanno efficacia esecutiva decorsi sessanta giorni dalla notifica. Le novità riguardano imposte sui redditi, Iva e Irap, dal periodo d’imposta 2007 (dichiarazione dei redditi 2008) e agli anni successivi. Inoltre dal 1° gennaio 2011riguarda anche i contributivi Inps. L’accertamento esecutivo non si applica a crediti dei Comuni e degli altri enti anche se si avvalgono di Equitalia per il servizio riscossione.
Nella sostanza l’avviso di accertamento esecutivo accorcia i tempi, infatti,concentra la fase dell’accertamento con quella di riscossione. Il contribuente non dovrà più attendere la notifica della cartella esattoriale successivamente all'avviso di accertamento, poiché l'avviso stesso conterrà al suo interno l'intimazione ad adempiere al pagamento degli importi indicati. Peculiarità dell’avviso esecutivo è quella di assolvere sia la funzione impositiva che  quella esattiva.
Dalla data di notifica dell’atto decorrono 60 giorni per eseguire il pagamento oppure  per la proposizione del ricorso. Il termine ultimo per il pagamento può essere prolungato ben oltre i 60 giorni normativi previsti per la presentazione del ricorso, per effetto, ad esempio, dell’accertamento con adesione (che sospende per un periodo di novanta giorni il termine per l’impugnazione dell’avviso di accertamento) o ancora della sospensione feriale dei termini processuali, applicabile ogni qual volta il periodo per la presentazione del ricorso venga a cadere tra il 1° agosto e il 15 settembre di ciascun anno solare.
Nel caso il contribuente non esegue il pagamento e non propone ricorso, dai canonici 60 giorni,  dalla notifica dell’avviso, decorrono ulteriori 30 giorni  prima che gli atti relativi agli importi “accertati”  siano trasmessi  all’agente della riscossione affinché avvii le procedure di riscossione coattiva.

L’agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo così formato e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, potrebbe procedere a espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.

L’affidamento degli atti agli agenti della riscossione non produce immediatamente la  riscossione coattiva giacché opera una sospensione di diritto di 180 giorni, la cosiddetta “sospensione automatica”. Ovviamente tale sospensione di 180 giorni è concessa  solo se non si rilevano situazioni di fondato pericolo per la riscossione (periculum in mora), nel qual caso verranno comunque adottate  le opportune misure cautelative nei riguardi del patrimonio del contribuente debitore (ad esempio, l’iscrizione ipotecaria).
In conclusione i tempi “standard” per l'accertamento esecutivo sono i seguenti:            
Ø  60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento per il pagamento e/o l’eventuale presentazione del ricorso;
Ø  30 giorni per l’affidamento della riscossione delle somme accertate agli agenti della riscossione;
Ø  180 giorni di sospensione ex lege dell'esecuzione forzata.
Di conseguenza, tra la notifica dell’avviso di accertamento e l’inizio della procedura di esecuzione forzata intercorre un arco temporale complessivo di almeno 270 giorni.
Se il nuovo avviso di accertamento  accelera i tempi di riscossione, dal lato del contribuente, viene notevolmente limitato il diritto di difesa. L’avvio immediato dell’azione di riscossione difficilmente potrà evitare al contribuente l’esborso iniziale delle somme pretese dal fisco. Infatti qualora il contribuente ritenesse l’atto ingiusto e volesse proporre ricorso, dovrebbe pagare subito 1/3 di quanto riporta l’avviso di accertamento. Infatti, nel caso di impugnazione dell’avviso esecutivo, l’ufficio provvede a iscrivere a ruolo provvisorio un importo pari a un terzo delle maggiori imposte accertate (comprensive di sanzioni ed interessi). Una sorta di clausola  “solve et repete”  che non permette al cittadino di opporre eccezioni nel ritardare la prestazione dovuta.
Il dl 2 marzo 2012, n. 16, ha esteso l'accertamento esecutivo anche all'Agenzia delle dogane. In particolare, gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane ai fini della riscossione delle risorse diventano esecutivi  trascorsi dieci giorni dalla notifica al contribuente.  
In ultimo si segnala, una (“buona notizia !!!”) la revisione dei compensi spettanti agli agenti della riscossione: l’aggio spettante ad Equitalia per il servizio di riscossione passerà dal 9% al 7%. 

Nessun commento:

Posta un commento