giovedì 21 giugno 2012

Novità in materia di riporto delle Perdite Fiscali

La cd. "Manovra correttiva 2011" ha introdotto rilevanti novità in materia di riporto delle perdite fiscali per i soggetti Ires. 

Le novità riguardano l’eliminazione del limite temporale di 5 (cinque) anni e l’introduzione di un riporto delle perdite temporalmente illimitato e un limite quantitativo, cioè le perdite pregresse scomputabili in ragione dell’80% del reddito imponibile.

Il nuovo art. 84 del Tuir prevede che: le perdite fiscali conseguite in un periodo d’imposta possono essere computate in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascun periodo di imposta, per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare. Il tetto dell'80% non è commisurato alla perdita ma al reddito lordo prodotto. Il 20% del reddito non dedotto con le perdite è assoggettato a tassazione e l’eventuale eccedenza della perdita non compensata può essere riportata negli esercizi successivi senza limiti temporali.

La soglia dell’80% non opera per le perdite sorte nei primi 3 (tre) esercizi, per cui le perdite risultano integralmente deducibili e illimitatamente riportabili, a condizione che le stesse si riferiscano a nuove attività produttive.

Lo scopo dichiarato dal legislatore sarebbe di andare incontro alle imprese, considerando il perdurare della crisi economica hanno subito negli ultimi anni una consistente riduzione degli utili, e sostanzialmente il rischio concreto è quello di perdere in modo definitivo la possibilità di recuperare le perdite pregresse, consentendo la riportabilità illimitata nel tempo delle perdite fiscali.

Di fatto, pur in presenza di perdite pregresse capienti, ossia in grado di coprire gli utili maturati negli anni successivi in capo all’impresa, la stessa dovrà pagare comunque imposte sul reddito, calcolate su un imponibile limitato al 20%. Sostanzialmente ai soggetti interessati alla nuova normativa viene applicata una tassazione anticipata del 20%.

Con riferimento ai soggetti interessati, l’Agenzia dell’Entrate hanno palesato che le modifiche non riguardano le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, per cui continua ad applicarsi il limite della riportabilità delle perdite ai 5 anni, come fissato dall’art. 8 del Tuir. Restano fuori anche gli enti non commerciali che esercitano attività d’impresa, di cui alla lettera c) dell’articolo 73 Tuir.

La disciplina, di cui all’articolo 84 del Tuir, non produce effetti in capo ai soggetti che esercitano l’opzione per il regime della trasparenza fiscale, in qualità di soci, in quanto trattasi di contribuenti che applicano le disposizioni sul riporto delle perdite di cui all’articolo 8 del Tuir.

Le nuove disposizioni si applicano sulle perdite subite a partire dall’anno d’imposta 2011. Le perdite generate dai soggetti Ires in periodi precedenti l’entrata in vigore del nuovo regime mantengono il trattamento fiscale secondo la normativa originaria: sia per quanto riguarda i 5 esercizi di utilizzabilità sia in relazione alla possibilità di compensazione integrale.
L’utilizzo delle perdite in Unico SC 2012 prevede perdite compensabili “in misura limitata” e perdite compensabili “in misura piena” .
La disposizione normativa non stabilisce alcun ordine di priorità nell’utilizzo qualora il contribuente disponga di perdite pregresse in parte riferibili ai primi tre periodi di imposta, in parte ai successivi” e quindi da ritenere che il contribuente possa decidere circa la priorità delle perdite da dedurre .

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