giovedì 7 giugno 2012


RECLAMO E MEDIAZIONE 



L'istituto del reclamo e della mediazione in ambito di contenzioso tributario è stato introdotto con la cd "Manovra correttiva" del 2011. 

Il nuovo strumento precede la proposizione del ricorso ed applicabile agli atti notificati esclusivamente dall’Agenzia delle Entrate notificati a partire dal 1° aprile 2012 e alle controversie di valore non superiore a €. 20.000.

L’obiettivo perseguito dal legislatore con il nuovo strumento è quello di alleggerire le commissioni tributarie “obbligando” il contribuente a cercare un accordo con il fisco e di velocizzare la riscossione.


Il contribuente che vuole proporre ricorso è obbligato, a pena dell’inammissibilità del ricorso medesimo, a presentare in via preliminare reclamo alla Direzione Provinciale o Regionale che ha emanato l’atto; pertanto in caso di mancata attivazione della procedura di reclamo l’atto diviene definitivo ovvero a tutti gli effetti esecutivo. 



Sono ammessi al reclamo e alla mediazione tutte le persone fisiche o giuridiche che abbiano in corso una lite esclusivamente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.



Il valore della controversia si determina facendo riferimento all’importo chiesto a titolo di tributo, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate all’atto impugnato.



Restano escluse dall`applicazione della mediazione le liti con valore indeterminabile.Qualora l’atto abbia per oggetto le sole sanzioni, il valore della lite è determinato in relazione alla somma delle stesse sanzioni.



Qualora il contribuente disattenda l’obbligo della preventiva presentazione del “reclamo”, il ricorso alla CTP è inammissibile. L’inammissibilità del successivo ricorso è “rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.



Il reclamo deve essere presentato entro 60 giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento. 



Pertanto, la Direzione provinciale o regionale competente (DP/DRE) una volta ricevuto il reclamo da parte del contribuente dovrà provvedere ad affidare lo stesso ad un apposito Ufficio diverso da quello che ha emanato l’atto.



La proposizione, la modalità di redazione nonché il contenuto del reclamo sono del tutto analoghe a quelle previste per il ricorso tributario. Il contribuente, dovrà essere rappresentato, ai fine della presentazione del reclamo, da un professionista iscritto nei relativi albi professionali qualora il valore della lite sia di importo superiore a €. 2.582,25. In caso contrario, il reclamo è inammissibile, così come il conseguente ricorso. I professionisti abilitati che prestano assistenza tecnica, considerata l’assimilazione al ricorso, dovranno indicare già nell’ atto di reclamo tutte le possibili argomentazioni al fine di contrastare le deduzioni dell’Ufficio in quanto non sarà possibile “integrare” successive i motivi del ricorso.



La proposta di mediazione, inserita all’interno del reclamo, rappresenta un ulteriore opportunità per il contribuente di rideterminare in senso favorevole l’ammontare della pretesa. Secondo il legislatore “il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa”. 
Pertanto con l’istituto del reclamo l’istante può richiedere, in autotutela, l'annullamento (totale o parziale) dell’ atto impositivo ricevuto e può formulare una proposta di mediazione.



L'ufficio che riceve il reclamo può accogliere o annullare in tutto o in parte l'atto di accertamento oggetto di reclamo, oppure non accogliere la proposta di mediazione formulata dal contribuente. 



L’ufficio può a sua volta formulare una “controproposta” di mediazione che tenga in considerazione la potenziale incertezza delle questioni controverse e la sostenibilità della pretesa, nonché l'economicità dell'azione amministrativa. Resta, però, nella facoltà del contribuente accettare o meno tale proposta.



Se sussistono i presupposti per l`accoglimento integrale della proposta del contribuente, l`ufficio puo` invitare il medesimo a sottoscrivere il relativo accordo. Nel caso in cui la mediazione venga raggiunta, le sanzioni sono applicabili nella misura del 40% dell`irrogabile. 



Raggiunto l`accordo con la sottoscrizione delle parti, si applicano per il pagamento le disposizioni previste in tema di conciliazione giudiziale (pagamento entro 20 giorni dell`intero o della prima rata).



Decorsi 90 giorni senza che l’ufficio delle Entrate competente abbia notificato l'accoglimento del reclamo, o la conclusione del procedimento di mediazione si producono gli stessi effetti del ricorso. A partire da tale data, decorrono sia per il contribuente che per l'Agenzia delle Entrate, i termini (30 gg) per la successiva costituzione in giudizio delle parti. Falliti i tentativi di reclamo e mediazione per le parti in causa si apre il giudizio tributario.



Se il contribuente intende proseguire il contenzioso con il fisco, al fine di costituirsi in giudizio, dovrà depositare presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale copia del reclamo.
Al fine di favorire un esito positivo della valutazione delle proposte di mediazione la normativa prevede che la commissione tributaria condanni la parte soccombente alle spese di giudizio ed al pagamento di una somma pari al 50% dell’importo delle medesime a titolo di rimborso delle spese del procedimento di reclamo. In riferimento alle spese processuali è stato previsto il divieto di compensare le spese se, in mancanza di particolari motivi, disattende la proposta di mediazione.

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