Dal
primo gennaio 2013 è entrato in vigore un nuovo istituto denominato
ASPI – assicurazione sociale per l’impiego. Il nuovo istituto si pone a
tutela del reddito del lavoratore dipendente nel caso di disoccupazione
involontaria. L’ASPI andrà a sostituirsi a tre istituti previgenti:
l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola, l’indennità di
disoccupazione speciale edile, l’indennità di mobilità. Viene introdotta
anche la mini-ASPI che rimpiazzerà l’istituto della disoccupazione con
requisiti ridotti.
Nello specifico, possono accedere al
godimento di tale assicurazione tutti i dipendenti del settore privato
inclusi gli apprendisti. I requisiti per accedere al contributo sono:
- Perdita involontaria della propria occupazione;
– Possesso di almeno 2 anni di
assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente
l’inizio del periodo di disoccupazione.
In riferimento alla durata si distingue tra:
- Lavoratori con meno di 55 anni, per i
quali l’ASPI può essere erogata massimo per 12 mesi, detratti i periodi
di indennità eventualmente fruiti;
– Lavoratori con almeno 55 anni per i
quali l’ASPI può essere erogata massimo per 18 mesi, e comunque non in
misura superiore al numero delle settimane di lavoro eseguite nel
biennio precedente, detratti i periodi di indennità eventualmente
fruiti.
L’indennità ASPI spetta a decorrere
dall’ 8° giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto
di lavoro, ovvero dal giorno successivo a quello in cui è stata
presentata la domanda che, a pena di decadenza, deve essere presenta dal lavoratore all’INPS, esclusivamente per via telematica, entro due mesi dalla data di spettanza del trattamento.
Qualora il lavoratore, durante il periodo in cui è assicurato, trovi una nuova occupazione, l’indennità viene sospesa
d’ufficio, riprendendo a decorrere al termine della sospensione per
nuova occupazione, che non deve essere superiore ai sei mesi.
Se invece la nuova occupazione si configura come lavoro autonomo
con reddito inferiore al limite previsto per la perdita dello stato di
disoccupato (€ 4.800), deve essere il lavoratore a darne comunicazione
entro un mese all’INPS, dichiarando il reddito annuo che presume
percepirà. In tal caso, sarà l’Istituto a ridurre l’indennità per
un importo pari all’80% dei compensi previsti, rapportati al tempo
intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine
disoccupazione indennizzata.
Si decade dall’indennità ASPI nel momento in cui si realizza uno di questi eventi:
- Perdita dello stato di disoccupazione;
– Inizio di un’attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la prevista comunicazione;
– Raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato
– Acquisizione del diritto a pensione o assegno ordinario di invalidità, a meno che il lavoratore non opti per l’ASPI
In via sperimentale per il
2013/2014/2015, la riforma ha previsto che il lavoratore che ha diritto
all’ASPI può chiedere che gli vengano liquidati gli importi delle
mensilità non ancora percepite per poter intraprendere un’attività
autonoma, avviare un’attività in forma di auto impresa o di micro
impresa, oppure per associarsi in cooperativa.
In sostituzione della disoccupazione con requisiti ridotti, a decorrere dal 2013 viene introdotta la mini-Aspi per quei soggetti che non raggiungono il requisito delle 52 settimane contributive negli ultimi due anni.
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