venerdì 29 marzo 2013

ASPI - ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO

Dal primo gennaio   2013 è entrato in vigore un nuovo istituto denominato ASPI – assicurazione sociale per l’impiego.  Il nuovo istituto si pone a tutela del reddito del lavoratore dipendente nel caso di disoccupazione involontaria. L’ASPI andrà a sostituirsi a tre istituti previgenti: l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola, l’indennità di disoccupazione speciale edile, l’indennità di mobilità. Viene introdotta anche la mini-ASPI che rimpiazzerà l’istituto della disoccupazione con requisiti ridotti.
Nello specifico, possono accedere al godimento di tale assicurazione tutti i dipendenti del settore privato inclusi  gli apprendisti.  I requisiti per accedere al contributo sono:
- Perdita involontaria della propria occupazione;
– Possesso di almeno 2 anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.

In riferimento alla durata si distingue tra:
- Lavoratori con meno di 55 anni, per i quali l’ASPI può essere erogata massimo per 12 mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti;
– Lavoratori con almeno 55 anni  per i quali l’ASPI può essere erogata massimo per 18 mesi, e comunque non in misura superiore al numero delle settimane di lavoro eseguite nel biennio precedente, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti.                                               
L’indennità ASPI spetta a decorrere dall’ 8° giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, ovvero dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata la domanda che, a pena di decadenza, deve essere presenta dal lavoratore all’INPS, esclusivamente per via telematica, entro due mesi dalla data di spettanza del trattamento.
Qualora il lavoratore, durante il periodo in cui è assicurato, trovi una nuova occupazione, l’indennità viene sospesa d’ufficio, riprendendo a decorrere al termine della sospensione per nuova occupazione, che non deve essere superiore ai sei mesi.
 Se invece la nuova occupazione si configura come lavoro autonomo con reddito inferiore al limite previsto per la perdita dello stato di disoccupato (€ 4.800), deve essere il lavoratore a darne comunicazione entro un mese all’INPS, dichiarando il reddito annuo che presume percepirà. In tal caso, sarà l’Istituto a ridurre l’indennità per un importo pari all’80% dei compensi previsti, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine disoccupazione indennizzata.
Si decade dall’indennità ASPI nel momento in cui si realizza uno di questi eventi:
- Perdita dello stato di disoccupazione;
– Inizio di un’attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la prevista comunicazione;
– Raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato
– Acquisizione del diritto a pensione o assegno  ordinario di invalidità, a meno che il lavoratore non opti per l’ASPI
In via sperimentale per il 2013/2014/2015, la riforma ha previsto che il lavoratore che ha diritto all’ASPI può chiedere che gli vengano liquidati gli importi delle mensilità non ancora percepite per poter intraprendere un’attività autonoma, avviare un’attività in forma di auto impresa o di micro impresa, oppure per associarsi in cooperativa.
In sostituzione della disoccupazione con requisiti ridotti, a decorrere dal 2013 viene introdotta la mini-Aspi per quei soggetti che non raggiungono il requisito delle 52 settimane contributive negli ultimi due anni.

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