
Il Decreto Sviluppo ha
ulteriormente modificato la disciplina delle società a responsabilità limitata in punto costituzione, in particolare, oltre
alla Srl ordinaria ed affianco alla Srl semplificata è stata introdotta la
nuova “società a responsabilità limitata
a capitale ridotto” (Srlcr).
La nuova forma societaria intende
offrire una possibilità in avvio d’impresa, con costi minori, anche a soggetti sopra i 35 anni di età. Il limite dei 35 anni permane per la sola Srl semplificata.
La ratio della norma pare essere quella di consentire a chi ha costituito una Srls di
poter continuare a operare con una società con statuto analogo ma solo con
nuova denominazione.
La possibilità di
costituire un Srl a capitale ridotto riguarda solo le persone fisiche, over 35 anni, mediante contratto o atto-unilaterale.
L’atto costitutivo deve essere redatto
per atto
pubblico, ma non si applica
la disposizione prevista per le S.r.l.
semplificate per le quali l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del ministro della Giustizia, di
concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze e con il ministro dello
Sviluppo economico.
L’atto costitutivo
deve indicare gli stessi “elementi” prescritti per la srl semplificata,
l’ammontare del capitale sociale deve
essere pari ad almeno 1 euro e comunque inferiore
a 10.000 euro, sottoscritto e interamente versato alla data di
costituzione. Il conferimento va fatto esclusivamente in denaro e deve essere
versato all’organo amministrativo.
Nell’atto
costitutivo deve essere indicata la denominazione
sociale contenente l’indicazione di
“società a responsabilità limitata a capitale ridotto”.
Con riferimento all’organo amministrativo della società, l’atto
costitutivo può prevedere che l’amministrazione
possa essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci, contrariamente nella srl semplificata gli amministratori devono essere solo soci. Da
un punto di vista societario si potrebbe inquadrare la nuova srl a capitale
ridotto a una snc senza rischi sul capitale privato del socio.
Per quanto non esplicitamente
previsto, il legislatore rinvia alla disciplina della srl ordinaria.
Nessuna disposizione
specifica è prevista in tema di agevolazioni
per la costituzione di tali società, per cui sembrerebbe che la nuova srl a capitale
ridotto sia esclusa dalle
agevolazioni riguardanti gli oneri notarili e le imposte di bollo e le spese di
segreteria.
In attesa che i
ministeri della Giustizia e dello Sviluppo economico riescano a partorire finalmente
il “modello” statutario per le Srl
semplificate, il decreto
sviluppo introduce una seconda via alla
creazione “agevolata” di un’impresa.
Senza necessità
di riprendere le critiche mosse sulle
srl semplificate , che si condividono pienamente, è indubbio che queste agevolazioni in fase di
start up non cambiano, se non peggiorano, la struttura patrimoniale delle
società italiane, in generale troppo sotto capitalizzate e chiuse al
mercato dei capitali e troppo indebitate
con le banche.
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