sabato 12 gennaio 2013

Tares: LA STANGATA 2013


T A R E S: la stangata 2013

Se il 2012 è stato l'anno dell'Imu  il 2013  è l’anno della Tares: giusto  per non perdere l’allenamento, saremo alle prese anche quest’anno con un ulteriore aggravio fiscale che si annuncia molto “sostanzioso”, le  stime  prevedono infatti un gettito di circa 1 miliardo di euro.La legge di stabilità, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2012, ha fatto entrare in vigore  la Tares dal 1° gennaio 2013.


Il nuovo tributo sostituirà  Tarsu e Tia (la Tassa di Igiene Ambientale) e oltre a comprendere la gestione dei rifiuti come attività “di pubblico interesse”, comprenderà anche la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale e una componente aggiuntiva legata a tutti quei servizi indivisibili dei Comuni come ad esempio l’illuminazione stradale.

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La Tares sarà calcolata sulla superficie calpestabile e non su quella catastale, parametro che dovrà essere utilizzato per tutti gli immobili a prescindere dalla loro destinazione. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in base agli usi e alle tipologie di attività svolte.

 Il nuovo tributo comunale sui rifiuti  sarà calcolato sulla base della grandezza dei locali e sul numero dei componenti del nucleo familiare, ma la grande novità della Tares è che a pagare non saranno solo i proprietari di immobili o di negozi commerciali ecc ma tutti coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte. Il pagamento della Tares  sarà ripartito in 4 rate:
Gennaio - Aprile - Luglio - Ottobre.  Il primo pagamento è stato fatto slittare ad aprile 2013, ma i comuni possono posticipare ulteriormente questa scadenza, in quanto hanno il potere di variare sia i termini che il numero delle rate di versamento. Il pagamento della nuova imposta sui rifiuti potrà essere effettuato con modello F24 oppure bollettino postale. 
Fino alla determinazione delle nuove tariffe, le somme pagate sono considerate in acconto, commisurato all'importo versato nel 2012. Il conguaglio dovrà essere effettuato con la rata da pagare dopo la determinazione delle tariffe.

Sicuramente il nuovo tributo risulterà più caro rispetto alla vecchia Tarsu e Tia, la misura dell’imposta sarà decisa sulla base del metodo tariffario, come avveniva per la Tarsu, utilizzando il “metodo normalizzato” impiegato già dalle attuali tariffe.  
La tariffa Tares verrà divisa tra una quota fissa e quota variabile articolata in utenze domestiche e non domestiche che verrà destinata per coprire sia i costi del servizio di gestione dei rifiuti che gli investimenti per le opere con i relativi ammortamenti, sia sulla quantità di rifiuti e sull’entità dei costi di gestione, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
Per il 2013 la TARES si calcolerà applicando le attuali tariffe relative alle tasse sui rifiuti più l’addizionale sui servizi forniti dai Comuni (quota ambientale per lo smaltimento dei rifiuti, anche una quota servizi per sicurezza, illuminazione e gestione strade) pari a 30 centesimi a metro quadrato , importo questo che potrà essere incrementato, con delibera da parte dei Comuni, fino a 40 centesimi.

Con riferimento ad alcune tipologie di utenze non domestiche, come bar e ristoranti attualmente in regime TARSU, sono previsti rincari anche del 30-50% . Con la TARES, da una parte si dovrà coprire la totalità dei costi di gestione dei rifiuti urbani, dall’altra è prevista la partecipazione ai costi dei servizi, se darà una  boccata d’ossigeno alle  vuote casse dei comuni , sarà  un ulteriore stangata  per famiglie e imprese. 

mercoledì 2 gennaio 2013

INCENTIVI ECONOMICI ALLE IMPRESE : ASSUNZIONI AGEVOLATE PER GIOVANI E DONNE



Al fine di promuovere  l’occupazione  stabile,  in considerazione dell’attuale fase economica,  il Ministero del Lavoro ha attivato il Fondo per il finanziamento occupazionale in favore di uomini under 30 e donne di qualunque età.
I datori di lavoro che trasformano o stabilizzano rapporti di lavoro  dal 17 ottobre scorso fino al 31 marzo 2013, possono essere ammessi a un incentivo pari a € 12.000. Mentre incentivi di importo inferiore possono essere riconosciuti a chi instaura, sempre entro il 31 marzo 2013, rapporti di lavoro a tempo determinato.
Il beneficio è rivolto esclusivamente a uomini under 30 e donne di qualunque età. I rapporti di lavoro agevolati  devono rispettare una durata minima lavorativa di almeno 12 mesi.
L’incentivo è operativo per un massimo di 10 contratti per ciascun datore di lavoro (incentivo massimo erogabile € 120.000). Inoltre, l’incentivo opera per i contratti in essere o cessati danon più di 6 mesi.

Per poter accedere alle agevolazioni l’imprenditore dovrà presentare apposita domanda, solo in modalità telematica, all’INPS, la quale provvederà ad autorizzare e a erogare il beneficio entro il limite delle risorse stanziate. Gli incentivi saranno corrisposti in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande (circolare n. 122 del 2012).
Per fruire dei suddetti incentivi, il datore di lavoro deve essere in regola con il Durc e rispettare sia le norme in materia di sicurezza sul lavoro che quelle sui contratti collettivi.
L’INPS precisa i limiti alla fruizione del contributo economico, specificando che l’incentivo non spetta:
- se l’assunzione o la trasformazione viene effettuata in violazione del diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- nell’unità produttiva nella quale siano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la trasformazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi.

sabato 15 dicembre 2012

SALDO IMU 2012



SALDO IMU 2012

Entro Il 17 dicembre cittadini e imprese dovranno provvedere al calcolo ed al pagamento   2° acconto  dell’imposta municipale propria per l’anno 2012, (IMU ).mediante modello F24, ordinario o semplificato, o mediante bollettino postale.
L’imposta coinvolge la maggior parte dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni presenti sul territorio nazionale.
Il calcolo  dovrà tenere conto della distribuzione delle rate scelta nel primo pagamento, che poteva essere in due o tre rate.  Il saldo andrà, dunque, calcolato tenendo conto degli acconti già versati e delle aliquote definitive deliberate dalle singole amministrazioni locali.
L'IMU,  va calcolata in base alla quota e al periodo di possesso, che potrebbe anche essere inferiore all'anno. In tutti i casi in cui deve essere operato il ragguaglio dell'imposta o delle detrazioni al mese, vale la regola per cui il mese si considera per intero se il possesso si è protratto o l'evento si è verificato per almeno 15 giorni.
Per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale (e assimilati) e dai fabbricati rurali, il saldo va suddiviso tra quota statale e quota comunale, tenendo presente che le variazioni di aliquote deliberate dai Comuni non possono toccare la parte destinata allo Stato, che rimane ferma al 3,8 per mille su base annua. La suddivisione delle due quote avviene con il modello F24, adoperando gli appositi codici tributo, o con il bollettino di conto corrente.
Al fine di poter adempiere in modo corretto al versamento del saldo Imu previsto per il prossimo 17 dicembre si forniscono alcune precisazioni riguardanti le diverse tipologie di fabbricati e le modalità di pagamento.
Nel caso in cui le detrazioni abbattono l’imposta non è dovuto alcun tributo e non si deve presentare alcun modello F24.
Nell’ipotesi in cui un coniuge abbia provveduto a pagare l’intero acconto a giugno su un’abitazione la cui imposta doveva essere viceversa imputata al 50%, in sede di saldo è necessario che ciascuno versi la quota di propria competenza e il coniuge che non ha versato nulla a giugno dovrà sanare la situazione ricorrendo al ravvedimento operoso ( tributo, sanzione  e interessi).
Le detrazioni spettano in proporzione ai mesi   e solo nel caso di abitazione principale ( residenza anagrafica e dimora abituale) . La detrazione pari a € 200 spetta solo al soggetto residente e domiciliato nell’immobile adibito ad abitazione principale. Conseguentemente il coniuge che possiede il 50% di proprietà ma ha la residenza in un altro Comune pagherà l’imposta su tale percentuale come seconda casa.
L’abitazione principale parzialmente locata non perde le agevolazioni in quanto è necessario fare riferimento alla destinazione prevalente. Il soggetto passivo Imu usufruirà quindi dell’agevolazione dell’abitazione principale con la relativa detrazione

sabato 8 dicembre 2012

IVA PER CASSA 2012

 

Dal primo dicembre 2012 entrerà in vigore il nuovo regime IVA per cassa, così come disposto dal decreto (c.d. Decreto Sviluppo).
I vantaggi di questo regime sono evidenti : fino ad ora molte aziende che ricevevano i pagamenti con scadenze molto lunghe dovevano, oltre che sopportare la dilazione di pagamento, anche anticipare il versamento dell’IVA con evidente aggravio finanziario. Optando per questo regime si potrà quantomeno differire il versamento dell’IVA al momento in cui è stata regolarmente incassata dal proprio cliente. 
Il regime di detrazione dell’iva per cassa, attualmente in vigore  era già stato introdotto (D.L. n. 185 del 2008)  per permettere al fornitore/cedente di evitare l’anticipo del versamento dell’iva, non ancora incassata, all’Erario.
La novità più rilevante è che il limite per l’applicazione del regime IVA per Cassa è stato ampliato di molto, includendo tutti i soggetti che hanno un volume di affari fino a 2 milioni di euro (prima era fino a 200 mila euro). Il  nuovo regime iva per cassa è opzionale  e omnicomprensivo, ovvero riguarda tutte le operazioni poste in essere dal soggetto interessato, e non è più possibile scegliere distintamente per ogni singola operazione.
Le nuove norme, che sostituiscono le precedenti disposizioni, prevedono:
  • L’obbligo di riportare sulla fattura la dicitura “ operazione con iva per cassa ex art. 32 – bis decreto legge 22 giugno 2012 n. 83”;
  • il differimento dell’esigibilità IVA al momento del pagamento del cessionario cliente comporta  che  l’imposta diventerà esigibile per l’Erario solo al momento del pagamento dei relativi corrispettivi e non più al momento dell’emissione della fattura.
  • L’IVA diviene comunque esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione. Pertanto, l’iva esposta nella fattura emessa deve essere computata a debito nella liquidazione periodica iva solo nel momento in cui il cliente paga il corrispettivo Dal punto di vista pratico, il termine decorre,  dal “momento di effettuazione dell’operazione”, salvo che il committente non sia stato soggetto a procedure concorsuali nello stesso periodo;
Sono escluse dalla liquidazione Iva per cassa:
  • Le operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’iva (agenzia viaggi, vendita Sali e tabacchi, cessione di beni usati, di oggetti d’arte ect.);
  • Le cessioni effettuate nei confronti dei privati;
  • Operazioni intracomunitarie;
  • Importazioni di beni;
  • Estrazione di beni dai depositi iva;
  • Operazioni effettuate nei confronti della Pubblica amministrazione per i quali si applica il differimento dell’iva;

Per il solo 2012, è possibile optare per l’IVA per cassa già per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012, ma per ragioni pratiche il nuovo regime iva avrà  effetto a partire dal 1° gennaio 2013, mentre in caso di inizio attività in corso d’anno, dalla data di inizio dell’attività.

venerdì 30 novembre 2012

DECRETO FLUSSI 2012

Dal prossimo 7 dicembre 2012, sarà possibile presentare telematicamente le domande legate ai flussi  d'ingresso 2012 per lavoratori non stagionali. 
La quota di lavoratori non stagionali (quindi di lavoratori autonomi e lavoratori subordinati) non dovrà superare le 13.850 unità (comprese circa  4000 conversioni di permessi di soggiorno stagionali) da distribuirsi su tutto il territorio italiano.
Le quote previste per le diverse categorie  prevedono in particolare che saranno accettate:
-non più di 2.000 domande riconducibili alla categoria di lavoratori autonomi, liberi professionisti, artisti di fama
- 100 domande legate ai  lavoratori autonomi o subordinati  di origine italiana con legami di parentela, fino al terzo grado,  residenti in Brasile, Argentina,Venezuela e Uruguay;
- 10.500 conversioni di permessi di soggiorno legate a permessi di lavoro stagionali (4.000 unità) a permessi di studio, tirocinio e formazione professionale (6.000 unità) e permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (500 unità)  rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato  membro  dell'Unione europea.
- 1250 conversioni di permessi di soggiorno per lavoratori autonomi legati a conseguimento di tirocini, stage e formazione (1000 unità), permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (250 unità)  rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato  membro  dell'Unione europea.
Sarà poi cura del Ministero del lavoro ripartire le quote totali dei permessi tra le varie regioni.

Si fa presente in ogni caso che a parte le nuove richieste di lavoratori autonomi (2.000 domande), tutte le altre domande sono legate a conversioni di permessi di soggiorno ovvero a favore di chi è già in possesso di un documento che ne attesti la presenza in Italia. 
Non sembra quindi esservi spazio per l'ingresso di nuovi lavoratori subordinati non stagionali.

domenica 18 novembre 2012

Adempimenti fuori termine:"Remissione in Bonis"


Il Decreto fiscale 2012 (D.L. n. 16/2012), all’art. 2, nell’ottica di semplificare gli adempimenti tributari,  ha introdotto l’istituto della c.d. “remissione in bonis”.

La remissione in bonis rappresenta una particolare forma di ravvedimento operoso con la quale è possibile sanare dimenticanze formali  relative a comunicazioni o  a regimi opzionali  che permettono di fruire di determinati benefici fiscali. In sostanza il nuovo istituto concede al contribuente la possibilità di correggere comunicazioni e adempimenti fiscali fuori tempo.
Le principali  fattispecie sanabili con il nuovo istituto sono:
  •  regime di tassazione per trasparenza nell’ambito delle società di capitali;
  • omessa presentazione del modello EAS;
  • consolidato fiscale;
  • disposizioni di favore introdotte per gli enti di tipo associativo;
  • all’opzione per l’adesione al regime di liquidazione e versamento mensile o trimestrale dell’Iva di gruppo;
  • all’opzione per la determinazione dell’Irap in base al bilancio;
  • alla tonnage tax.
La sanatoria degli adempimenti formali non è automatica, infatti, affinché il contribuente  possa ottenere la fruizione del beneficio fiscale ovvero la conferma del regime opzionale   sono richiesti  requisiti sostanziali prescritti dalla norma alla data originaria di scadenza del termine previsto per la trasmissione, inoltre ;
-  la violazione non deve essere stata già constatata ovvero non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.
-  versare contestualmente, con modello F24, la sanzione di € 258 (non in compensazione).  Il codice tributo per il versamento è “8114” e come “Anno di riferimento” va indicato l’anno per il quale si effettua il versamento. La  sanzione   non può essere compensata con crediti eventualmente disponibili e   non può essere oggetto di ravvedimento operoso (art. 13,DLgs 472/97) in quanto la sanzione rappresenta l’onere da assolvere per aver diritto al riconoscimento dei benefici.
- effettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. Secondo quanto chiarito nella Circolare n. 38/E/2012 “la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento stesso”. 
Un ulteriore requisito per la remissione in bonis è la  “buona fede” del contribuente , nel senso che non deve trattarsi di ragioni di opportunità o ripensamento. Il contribuente deve aver tenuto un comportamento coerente con il regime opzionale prescelto ovvero con il beneficio fiscale di cui intende usufruire (c.d. comportamento concludente), e deve aver soltanto omesso l’adempimento formale normativamente richiesto, che viene posto in essere successivamente. 
Un esempio tipico per cui può essere applicato il nuovo istituto,riguarda la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per beneficiare della detrazione, pari al 55%, delle spese sostenute per gli interventi di risparmio energetico, l’omesso invio della suddetta comunicazione non determina la decadenza dall’agevolazione, ma l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997.
La norma non trova applicazione,  con riferimento alle comunicazioni o agli adempimenti fiscali la cui non tempestiva esecuzione assume natura di mera irregolarità e dal cui mancato o tardivo adempimento discende, quindi, la sola irrogazione di sanzioni.
Infine, riguardo la decorrenza, le nuove disposizioni trovano in sede di prima applicazione la circolare dell’agenzia dell’entrate 38/E ha chiarito che   le omissioni siano sanabili entro il 31 dicembre 2012.

sabato 10 novembre 2012

PRESSIONE FISCALE RECORD



PRESSIONE FISCALE RECORD
Mentre Monti annuncia segnali di ripresa a breve,( la fine del tunnel)  gli italiani fanno i conti con  legge di Stabilità,  IMU, inflazione e prossimo aumento dell'Iva.
Le diverse manovre e leggi che si sono susseguite nell’ultimo anno, hanno prodotto novità ingenti sul fronte fiscale per le imprese  e famiglie: il risultato prodotto è  che nel triennio 2012-2014 le imprese pagheranno oltre 5 miliardi e mezzo di tasse in più, senza  tener conto degli ulteriori aggravi dovuti all’aumento dell’aumento Iva dal luglio 2013.  
Le imprese più penalizzate dalle  misure introdotte sono le cd.  micro imprese  e in particolare quelle senza dipendenti che non potranno avvalersi degli sgravi Irap previsti per i dipendenti e dell’ACE non applicabile dalle aziende in contabilità semplificata.
In Italia  la maggioranza delle piccole realtà imprenditoriali, non ha dipendenti e un alta percentuale è in regime di contabilità semplificata: risulta chiaro che piccoli  artigiani e  commercianti  non potranno godere degli sgravi previsti dal Salva- Italia  e purtroppo  subiranno  un aumento della pressione fiscale. 
Le misure poste in essere a vantaggio delle imprese sono:
L’aiuto alla crescita economica, ACE , introdotto dal Salva Italia, si tratta di un’agevolazione fiscale che agevola le società  a capitalizzare il patrimonio aziendale. L’ACE prevede una riduzione del carico fiscale sulle imprese incentivando il riequilibrio della loro struttura finanziaria. L’incentivo fiscale è riservato ai soli titolari di reddito di impresa in di contabilità ordinaria.
Deducibilità Irap relativa al costo del lavoro - Introdotta sempre dal Salva Italia, consente di dedurre ai fini Irpef e Ires la quota Irap sui lavoratori dipendenti e assimilati.
Deduzioni forfettarie Irap - Anche questa è una misura del Salva Italia, che alza le deduzioni forfettarie Irap per donne e giovani sotto i 35 anni.
Il maggior gettito fiscale  sarà dovuto per :
-          IMU
-          Riduzione deducibilità dei costi per le auto aziendali,
-          TARES
-          Aumento delle Aliquote contributive INPS.
In riferimento all’IMU emergono aumenti  medi su negozi e laboratori del 50%  rispetto alla vecchia Ici  e ancora maggiori sui capannoni. Nel 2013, l’IMU è vista in ulteriore aumento: +80% sui capannoni rispetto all’ICI.
La Riforma del Lavoro ha previsto la riduzione della deducibilità dei costi per le auto aziendali, che è scesa dal 40% al 27,5%. Su punto, il ddl sulla Legge di Stabilità prevede un ulteriore riduzione che porterà la deducibilità dei costi per le auto aziendali al 20%.

Inoltre a decorrere dal 1° gennaio 2013 entrerà in vigore il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, denominato  TARES.  Il nuovo tributo sostituirà le attuali Tarsu e Tia,. La  Tares  sarà corrisposta sulla base dell’80% della superficie catastale dell’immobile e sarà dovuta :
·         da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
·         da chiunque occupi o detenga i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
Secondo una  ricerca della Cgia di Mestre, la Tares  comporterà una maggiorazione di 0,3 euro al mq (che i sindaci potranno aumentare fino al 0,4 euro al mq), a carico delle  imprese.
Dulcis in fundo, la c.d. “manovra Monti” ha previsto una maggiorazione per le aliquote contributive pensionistiche per artigiani e commercianti iscritti alle rispettive Gestioni autonome dell’INPS incrementate
-          dall’anno 2012, dell’1,3% (passando dal 20% al 21,30%);
-          successivamente, dello 0,45% ogni anno fino a raggiungere il livello del 24% dal 2018
Nel complesso il  triennio  2012-2014, il  gettito fiscale  si aggirerà  attorno ai 19 miliardi di euro, mentre  le misure posta a dalle varie manovre al fine di rilanciare l’economia  sono stimate in  circa 14 miliardi di alleggerimento fiscale. Appare evidente che il saldo fiscale a carico delle imprese porta un aggravio di tassazione  di circa 5 miliardi di euro .
La pressione fiscale è pari al 55% , vale a dire che per ogni euro prodotto e dichiarato  55 centesimi vanno allo stato sotto forma di tributi:  il  valore non solo è il più elevato della nostra storia economica recente, ma costituisce un record mondiale assoluto.
Nonostante il  Governo ha cercato di dare  segnali positivi per rilanciare la crescita  la situazione non è incoraggiante, specialmente per le piccole imprese, le quali  potranno superare questo triennio di tasse con molta difficoltà.