martedì 30 ottobre 2012

Obbligo PEC imprese individuali

Obbligo  PEC imprese  individuali

 Dal 20 ottobre 2012 anche le imprese individuali che si iscrivono nel Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, hanno l'obbligo di indicare nella domanda di iscrizione l'indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec). Le imprese individuali che sono attive e non soggette a procedura concorsuale devono depositare, presso l'ufficio del Registro delle imprese competente, ed entro il 31 dicembre 2013, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. In caso di mancata comunicazione il registro imprese provvederà alla sospensione della domanda per tre mesi, in attesa che essa venga integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata. 

mercoledì 24 ottobre 2012

START UP INNOVATIVE


START UP INNOVATIVE

Al fine stimolare le aspettative di crescita e accendere nuove speranze nell’imprenditoria italiana il governo con il decreto crescita 2.0 ha approvato le nuove norme per le start-up innovative e per le quali è stato costituito un fondo di 210 milioni di euro.

Le nuove norme per le start up non prevedono una nuova fattispecie di società, come è stato previsto con la S.r.l. semplificata e la S.r.l. a capitale ridotto, ma sono previste alcune deroghe al diritto societario vigente prevedendo una gestione più flessibile e più funzionale alle esigenze di governance tipiche delle start-up, soprattutto in forma di S.r.l.

Le nuove start up non prevedono limiti di natura anagrafica in capo all’imprenditore, né di natura settoriale e né di natura geografica all’interno del territorio nazionale.
Il decreto ha definito le Start up innovative quelle Società di Capitali che hanno i seguenti requisiti:
- oggetto sociale esclusivo: lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
– la società deve essere costituita e operare da non più di quattro anni;
– maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria detenuto da persone fisiche;
– valore totale, a partire dal secondo anno di attività, non superiore ai 5 milioni di euro;
– nessuna distribuzione di utili.
Dovranno dimostrare, inoltre, di essere innovative e spendere almeno il 30% delle risorse in ricerca e sviluppo o impiegando ricercatori per almeno un terzo della forza lavoro.

Rispettando i requisiti previsti per essere considerate start up hi-tech la nuova impresa potrà accedere ad agevolazioni e semplificazioni. Da un punto di vista pratico le nuove norme andranno ad incidere su tutte le fasi di vita della start up, da quella più critica del finanziamento iniziale fino alla semplificazione della normativa fallimentare.

Vediamo alcune novità riguardanti le agevolazioni e le semplificazioni previste.
Spese d’avvio ridotte rispetto a un’azienda classica, le start up infatti non dovranno pagare imposta di bollo e diritti di segreteria per l’iscrizione al registro delle imprese, né il diritto annuale alla Camera di commercio. Le start up avranno l’obbligo iscriversi in un’apposita sezione del Registro delle imprese.
In deroga alle ordinarie regole le start up innovative avranno vincoli meno stringenti sul rientro dalle perdite infatti nel caso di perdite che riducono il capitale per più di un terzo, avranno infatti più tempo rispetto alle società tradizionali prima che scatti l’obbligo di ricapitalizzazione. Inoltre in caso di fallimento saranno soggetti a regole meno punitive rispetto al procedimento ordinario
Le start up innovative sul fronte delle risorse finanziarie avranno la possibilità di raccogliere capitale di rischio anche attraverso portali online (c.d. crowdfunding), su cui potranno offrire ai potenziali investitori quote o azioni della società.
Inoltre lo stesso decreto crecita 2.0 ha previsto per le start up innovative, l’accesso al credito in modo facilitato grazie al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese.

A livello fiscale per gli anni 2013, 2014 e 2015 è consentito alle persone fisiche e giuridiche rispettivamente di detrarre o dedurre dal proprio reddito imponibile una parte delle somme investite in imprese start up innovative. In particolare Il privato che compra quote o azioni di una start up innovativa avrà diritto a una detrazione Irpef del 19% per tre anni sulla somma investita. Se a investire è una società, questa potrà portare in deduzione dal reddito imponibile il 20% dell’investimento, sempre che questo venga mantenuto per almeno due anni.
Le start up, in deroga alla Legge Fornero, potranno ricorre ad Assunzioni agevolate, infatti potranno assumere personale con contratto a tempo determinato per 6 mesi, rinnovando più volte i contratti fino a tre anni anche senza interruzioni. Dopo il terzo anno è possibile un solo rinnovo, quindi l’assunzione diventa a tempo indeterminato. Inoltre è prevista la possibilità di remunerare dipendenti e collaboratori con azioni, quote titoli o strumenti finanziari.
Un ulteriore agevolazione prevista per le Start up consiste nella piena defiscalizzazione, fiscale e contributiva, degli emolumenti riconosciuti sotto forma amministratori, ai dipendenti, ai collaboratori e ai fornitori di servizi.

Le nuove norme e il fondo stanziato, pensati per creare anche nel nostro paese l’ecosistema adatto a favorire lo sviluppo delle start up non saranno in grado di rivitalizzare l’economia italiana in pochi mesi, né creeranno milioni di posti di lavoro ma la direzione per la nascita di una Silicon Valley italiana è tracciata.

giovedì 11 ottobre 2012

NUOVE COMMISSIONI SU FIDI BANCARI E SCONFINAMENTI DI CONTO CORRENTE


Novità per i correntisti da Ottobre  infatti  sono contenute nel decreto sulle commissioni bancarie norme che stabiliscono tetti massimi di commissione sugli sconfinamenti (il cosiddetto "rosso") e sugli affidamenti sul conto.

Il termine “scoperto di un conto corrente” indica una  forma di credito concesso in genere dagli istituti di credito  ai  correntisti. In sostanza si tratta di un prestito che la banca concede al correntista.  Naturalmente viene stabilito  un tetto massimo, oltre cui il cliente non può andare. Con il fido, il cliente ha la possibilità di andare allo scoperto”  oltre il conto corrente. Lo scoperto di conto corrente deve                                                                                         essere previsto dal contratto, in quanto non è disponibile per tutti i cliente.

LE NOVITA' - C.D.F.   & C.I.V

Con la recente normativa  le banche sono obbligate a non far pagare una commissione per il massimo scoperto per conti correnti senza fido.  Fino al 31 dicembre scorso,  per applicare il massimo scoperto occorreva che il rosso durasse più di 30 giorni, e che il correntista fosse titolare di un’apertura di credito in conto corrente.

Le nuove regole  prevedono che, oltre al tasso d'interesse, quando la commissione di massimo scoperto è  prevista dal contratto,  al fido  potrà essere  applicata una commissione non maggiore dello 0,50% a trimestre.
In sostanza  viene introdotta una  commissione disponibilità fondi (C.D.F.)  la quale trova applicazione nel solo caso di concessione di affidamento e viene applicata, con periodicità trimestrale, in misura proporzionale all’importo e alla durata  dell’affidamento eventualmente concesso.
Inoltre viene introdotta una Commissione d'istruttoria veloce (C.I.V) che trova  applicazione nel caso di sconfinamenti (scoperti di conto e utilizzi extrafido),  espressa in misura fissa e in valore assoluto, commisurata ai costi, in aggiunta al tasso di interesse.
Le spese d’istruttoria veloce non sono dovute  da chi ha un fido e va in scoperto per una cifra fino ai 500 euro, al massimo per sette giorni di seguito ogni tre mesi. Inoltre  la commissione di istruttoria veloce non si applica se il rosso è dovuto a un pagamento a favore della banca stessa, (come per esempio la rata per un mutuo o un prestito o le spese di chiusura conto).
La nuova normativa farà decadere automaticamente tutte le clausole non conformi alle nuove regole.

La vicenda riguardante le commissioni bancari è iniziata con il  "Decreto sulle liberalizzazioni" che  aveva stabilito in relazione ai contratti bancari la nullità  di tutte le clausole comunque denominate che prevedono commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo o a fronte di sconfinamenti.

Questa norma, abolendo ogni tipo di commissione, aveva l'effetto di restringere al solo tasso di interesse tutta la spesa che il cliente avrebbe dovuto pagare alla banca per la concessione e l'utilizzo del fido o dello sconfinamento.
Il tutto a evidente vantaggio della  trasparenza e della concorrenza; il paragone fra le offerte delle varie banche sarebbe stato immediato bastando, per l'appunto, confrontare il solo tasso applicato.

La speranza che le commissioni sugli scoperti in conto corrente venissero eliminate definitivamente è svanita con il decreto correttivo di quello sulle liberalizzazioni che ne prevede la reintroduzione.
L’introduzione nel nuovo articolo 117bis  del Testo Unico Bancario  sembra aver fatto un passo indietro  introducendo nuovamente  commissioni imponendo ancora una volta il potere delle banche.

mercoledì 3 ottobre 2012

E-commerce - il negozio on line


 



Nonostante l’attuale situazione economica di forte crisi che vede una generale calo dei consumi, le persone sono sempre più attratte dal fare acquisti on line.

L’ecommerce consiste in una forma di commercio effettuata su internet per mezzo di un sito web dove è possibile commercializzare prodotti e servizi.

Strumento essenziale per avviare o incrementare un attività di ecommerce è la disponibilità di una vetrina on line presso cui poter pubblicizzare i propri beni e servizi.

I vantaggi di avviare o implementare un attività di ecommerce non sono solo i minor costi rispetto ad un negozio tradizionale, ma anche il fattore geografico, per cui il bacino di potenziali clienti è molto vasto.
L’indubbio vantaggio di un attività di ecommerce è di non avere limiti spaziali e temporali, nel senso che il bacino di potenziali utenti è indeterminato e permette di avere un negozio sempre aperto 24 ore su 24.  Inoltre il vantaggio di realizzare un’attivita’ di e-commerce  e’ quello di vendere direttamente al cliente finale senza costi di intermediazione .

Un negozio on-line, altro non è se non un esercizio commerciale “smaterializzato” regolato da alcune normative specifiche il cui scopo principale è quello di tutelare il cliente, il quale (trovandosi in un ambiente virtuale) è privato della possibilità di incontrare fisicamente il venditore e di toccare con mano i beni che si appresta ad acquistare.

Si distinguono 2 tipologie ecommerce:
-ecommerce diretto (on-line), quando vendita e consegna (download) avvengono direttamente attraverso canali informatici: si tratta, fondamentalmente, di software, brani musicali, foto, libri, e simili, riducibili in formato digitale e comunque tutti i servizi offerti tramite Internet.
-ecommerce indiretto (off-line); quando l’ordine del prodotto, ed eventualmente il pagamento, sono effettuati per via informatica, mentre la consegna del bene ceduto avviene mediante canali tradizionali (posta, corriere, etc.).

ADEMPIMENTI BUROCRATICI
L’avvio di un attività di ecommerce qualora sia svolta in via professionale e abituale implica la necessità di aprire la partita iva, essere iscritti alla camera di commercio e la presentazione di una Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) al comune.
Tra le tante informazioni richieste vige l’obbligo di comunicare anche l’indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell’internet service provider .

ASPETTI FISCALI
Da un punto di vista fiscale un attività ecommerce è soggetta alle ordinarie imposte sui redditi di impresa o di lavoro autonomo, nonché a tutta una serie di adempimenti contabili e fiscali.
Nel caso in cui un’attività sia svolta in maniera occasionale, la disciplina IVA, non prevede alcun obbligo di apertura partita iva e comunicazione a vari enti interessati.
Dal punto di vista fiscale il reddito prodotto potrebbe essere tassabile quale reddito diverso trattandosi di attività che abbia natura commerciale o di lavoro autonomo.

Con riferimento ai soggetti verso cui è diretta l’attivita’ di ecommerce si distinguono operazioni :
-  Business to consumer (B2C) – Tale vendita online avviene tra un impresa e un privato consumatore finale. L’ecommerce B2C può assumere la forma di un sito di vendita esclusivamente su internet o di un complemento virtuale di un negozio fisico, lo scopo è quello di aumentare la clientela e la visibilità grazie alla vendita online.
Questo tipologia è inquadrata come vendita per corrispondenza e, per questo, è escluso l’obbligo della certificazione fiscale, dell’emissione della fattura e del documento di trasporto.
Tale modalità di vendita impone al venditore professionale di rispettare, nello svolgimento della propria attività, non solo le regole ordinarie della vendita ma anche quelle imposte dalla disciplina sulle cosiddette vendite a distanza o per corrispondenza.
-Business to business (B2B) Si tratta di scambi tra due commercianti o tra un fornitore e un’impresa, ad esempio. I guadagni di un B2B provengono quindi dalla vendita di beni o di servizi alle imprese.
- Consumer to Consumer (C2C) si tratta delle tradizionali piattaforme di scambio tra consumatori effettuata tramite i piccoli annunci sui vari siti internet. Siamo nell’ambito del commercio occasionale.

mercoledì 26 settembre 2012

CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - LE NOVITA' 2012


Con la riforma del mercato del lavoro sono state riviste anche le disposizioni sull`associazione in partecipazione al fine di limitare  i casi di abuso di questo istituto contrattuale.

L'associazione in partecipazione, data la vicinanza del modello partecipativo ad altri contratti di lavoro , è stata usata spesso in modo anomalo e contrario rispetto ai principi per i quali l'istituto è stato previsto.  Per l’imprenditore spesso questa tipologia di contratto ha rappresentato un ottimo strumento per ottenere manodopera a buon prezzo, senza una retribuzione minima e senza alcuna tutela come è prevista per i lavoratori dipendenti, inoltre la scelta è stata favorita da un trattamento previdenziale e fiscale  più tenue  rispetto al lavoro subordinato.
           
Con il contratto di  Associazione in partecipazione si realizza una collaborazione tra due o più persone per il conseguimento di un risultato comune, l'apporto ha quindi carattere strumentale per lo svolgimento dell'attività dalla quale il risultato ricercato ha origine.
Il contratto di associazione in partecipazione prevede che l'associante attribuisca all'associato, una quota degli utili dell'impresa, o di uno o più affari, in cambio di un determinato apporto.  
L'apporto dell'associato può essere di qualunque natura ma, condizione necessaria, è che esso abbia carattere strumentale per l'esercizio dell'impresa o dell'affare.
Il contenuto dell'apporto può, pertanto, consistere in una somma di denaro, nel conferimento in proprietà o in godimento di beni mobili o immobili, in una prestazione lavorativa, in una causa mista di lavoro e capitale.

Le Novità 2012
Le legge di riforma del mercato del lavoro è intervenuta sul fenomeno dei contratti di Associazione in Partecipazione, con apporto di solo lavoro e di capitale e lavoro ponendo alcuni limiti di natura restrittiva alla sua applicazione.
La Riforma Fornero ha imposto un  limite di massimo 3 unità  occupati nella stessa attività, a prescindere dal numero degli associanti. Unica eccezione a tale restrizione è il vincolo di parentela che lega gli associati all’associante, entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. Se l’associante dovesse stipulare un quarto contratto, tutti i rapporti (non solo il quarto) verranno trasformati in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Presunzione di subordinazione
Inoltre  sono introdotte tre presunzioni di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel caso di   :
1)      assenza di effettiva partecipazione dell’associato agli utili o affare dell’impresa;
2)      mancanza “competenze teoriche di grado elevato”  ovvero “capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività.
3)      mancata consegna del rendiconto previsto dall’art.2552 c.c.

Il chiaro intento della riforma del contratto si associazione in partecipazione è quello antielusivo:
“I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall’articolo 2552 del codice civile, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.”
Questo significa che i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro si presumono costituire rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, salvo prova contraria

Al verificarsi delle presunzioni, la conversione del rapporto da associativo a dipendente potrà avvenire sia in occasione di verifica da parte degli enti preposti, sia su iniziativa dello stesso lavoratore nei confronti dell'associante.

Le modifiche introdotte dalla legge di riforma sono entrate in vigore dal 18.7.2012, con immediata applicazione sia ai contratti stipulati ex novo da detta data , sia a quelli già in essere ,fatta eccezione per quelli che ,essendo stati certificati , possono proseguire facendo riferimento alla normativa previgente sino alla cessazione.

Infine  da un punto di vista previdenziale  i contributi della gestione separata Inps subiranno un forte aumento delle aliquote che passeranno  dall’attuale 26,72% ordinario al  33% (nel 2018) e per i soggetti  iscritti ad altre forme assicurative sarà incrementato dall’attuale del 18% al 24% (nel 2018).  Il 55% del contributo è posto a carico dell'associante mentre il 45% è a carico dell'associato. 

mercoledì 19 settembre 2012

TARDIVI PAGAMENTI ED INSOLUTI


Accanto a momenti di crisi economica come quello attuale, un fattore principale di rischio per un imprenditore o un lavoratore autonomo, sono  i tardivi pagamenti o ancora peggio l’eventualità  di  non essere pagato.  Diciamolo subito, non c’è niente di peggio nel dover inseguire un cliente per farsi pagare il lavoro svolto.
Tardivi pagamenti e degli insoluti si verificano sempre con maggiore frequenza soprattutto in questo momento di stasi economica e ottenere l’effettivo incasso è diventato uno spauracchio che mina le basi di molte imprese in salute.
La crisi economica e la  mancanza di liquidità nel sistema economico  sono stati causa effetto dei tardivi pagamenti e degli insoluti. Le  banche, infatti, hanno chiuso i rubinetti del credito rendendo difficile la vita a molte aziende abituate a lavorare con affidamenti che sono stati ridotti o peggio revocati.
Se per aziende di grandi dimensioni gli insoluti possono essere considerati  “fisiologici”, per piccole realtà imprenditoriali, possono bastare uno o due clienti “sbagliati” per creare un circolo vizioso e ritrovarsi in poco tempo in forti sofferenze  a catena difficili da gestire.
Gli Insoluti, infatti, creano circoli viziosi di liquidità, specialmente  per piccole realtà imprenditoriali, generando illiquidità nella  gestione corrente e originano ritardi e insoluti a catena. Un insoluto può cosi ingenerare a livello generale crisi sistemiche di interi segmenti e indotti produttivi che in breve tempo possono passare dalle imprese alle famiglie.
Un elemento che certamente non giova all’economia è legata alle inefficienze della giustizia civile. Un processo civile in Italia dura molti anni per cui  i tempi e costi rendono, in talune circostanze, assolutamente anti economico e illogico ricorrere alle vie legali per ottenere il dovuto. Non è infrequente, lo sberleffo di chi approfitta del sistema conoscendo i tempi della giustizia:  “Fammi causa”. Infine l’insolvenza genera insolvenza, basti pensare alle Amministrazioni pubbliche che pagano in tempi eccessivamente elevati per il sistema privato, ritardi che ricadano  a valanga direttamente e indirettamente su tutto il sistema economico e produttivo.
Un ulteriore beffa legata ai mancati pagamenti si ha a livello fiscale. Mentre  liberi professionisti fiscalmente seguono il regime “per cassa”, per cui  la fattura deve essere emessa a pagamento ricevuto. Nella prassi i professionisti  invece di emettere fattura  presentano al cliente fatture  proforma ovvero un documento privo di valore fiscale, ma che vale come richiesta di pagamento.
Il problema è  soprattutto per le Aziende che sono soggette fiscalmente al regime della Competenza. Le fatture emesse prima di essere incassate,  fiscalmente sono considerate componenti positive di reddito (ricavi) e pertanto imponibili.  L’IVA ( salvo i casi in cui è possibile di emettere fatture con imposta ad esigibilità differita o per cassa)  segue lo stesso discorso, per il meccanismo della rivalsa deve essere versata all’erario, anche se non è stata incassata (iva a debito). In sintesi oltre al danno la beffa: le tasse vanno pagate anche se il cliente non vi paga!
Si ricorda che la fattura va emessa quando l’imposta diventa esigibile, e cioè al momento di effettuazione dell’operazione. Esso corrisponde alla data di consegna o spedizione per le cessioni di beni mobili; alla data di stipulazione del contratto per le cessioni di beni immobili, e alla data del pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi.
Nell’esercizio dell’attività è quasi inevitabile trovarci in situazioni indesiderate con  cattivi pagatori ed è quindi fondamentale porre molta attenzione a chi ci si pone davanti. Non dare la merce al primo che capita, non prendere tutti lavori anche se ci si trova in un momento di  difficoltà e ove possibile serve avere un censimento dei clienti.
Il rimedio per ridurre  il rischio degli insoluti è di  prevedere chiaramente nel contratto, l’oggetto della prestazione e i reciproci obblighi, puntualizzando i termini e le modalità di pagamento.
Con riferimento al pagamento in base al settore al bene e al servizio, ove possibile è opportuno richiedere il pagamento anticipato o almeno  un  acconto (per le spese vive, le materie prime, acquisti etc etc.) quale  prima garanzia di riuscire effettivamente ad incassare parte di quanto concordato. In relazione alla complessità del lavoro è doveroso richiedere successivi acconti in funzione dell’avanzamento del lavoro stesso. Un Ulteriore rimedio è di evitare di far crescere il credito vantato nei confronti del cliente, perché se non paga gli importi  piccoli difficilmente pagherà gli importi grandi.
In un clima rovente capire di chi ci si può fidare è indispensabile  circondarsi di partner, collaboratori e clienti affidabili, di persone serie sulle quali si possa contare, che sappiano il valore di un accordo e che diano importanza al nostro lavoro.
La fortuna di un’attività  non dipende dal numero dei clienti ma dalla loro qualità. Quindi ove è necessario sfoltire i clienti che non pagano in modo da avere pochi clienti ma affidabili.

venerdì 14 settembre 2012

L’ANAGRAFE TRIBUTARIA- ILGRANDE FRATELLO FISCALE

I dati forniti al fisco, attraverso la molteplicità di comunicazioni telematiche, affluiscono nelle banche dati dell’Anagrafe Tributaria.
L’anagrafe tributaria è un Centro di raccolta ed elaborazione dei dati d’interesse fiscale riguardanti tutte le persone fisiche, le società, gli enti, ai quali è attribuito, a cura dell’Agenzia delle entrate, un codice identificativo (codice fiscale, partita Iva).
Mediante l’Anagrafe Tributaria gli uffici dell’Agenzia delle Entrate possono ottenere dati utili ai fini dell’accertamento dei redditi e del contrasto all’evasione fiscale.
Il compito fondamentale attribuito dalla legge all’anagrafe tributaria è quello di «… raccogliere e ordinare i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell’amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, e i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari».
L’attività dell’anagrafe tributaria non si ferma alla sola raccolta dei dati, infatti, il cervellone «sulla base dei dati in suo possesso provvede alle elaborazioni utili per lo studio dei fenomeni fiscali». In sostanza i dati raccolti dalle diverse partizioni di cui l’Anagrafe Tributaria si compone sono incrociati tra di loro, in modo da ottenere un curriculum unico nel suo genere composto dalla globalità di dati del soggetto incrociato.
Lo scopo fondamentale per cui i dati sono raccolti ovviamente è il contrasto all’evasione fiscale.
Il successo degli accertamenti è quindi sempre più legato e dipendente dalle attività di selezione e incrocio preventivo compiuto dagli uffici prima di procedere alle fasi propriamente operative della verifica.
I principali dati per i quali corre l’obbligo comunicare all’Anagrafe tributaria sono i seguenti:
• Rapporti Finanziari, a cura degli Intermediari finanziari (banche Poste etc.)
• Utenze (utenze telefoniche, del gas, dell’energia elettrica e idriche) da parte dei gestori di utenze.
• Dati previdenziali e Assistenziali da parte dei vari enti.
• Aeromobili e Natanti.
• Assicurazioni
• Comunicazioni telematiche dei titolari di P.IVA (spesometro, beni d’impresa concessi in godimento ai soci o familiari, Beni concessi in Leasing o Noleggio, Comunicazioni annuali Iva). Etc. etc.
Tra i dati raccolti, l’archivio dei rapporti finanziari è certamente quello il cui utilizzo permette agli organi preposti alle attività di accertamento di ottenere informazioni concretamente rilevanti.
In questa sezione affluiscono i dati e le informazioni provenienti dalle banche, dalle Poste italiane spa e dagli intermediari finanziari in genere. I dati riguardano rapporti di varia natura, sia delle persone fisiche e giuridiche.
Con riferimento ai rapporti finanziari si segnala che le ultime Manovre Monti hanno rafforzato le indagini finanziarie ed esteso l’obbligo di comunicare anche i movimenti dei conti correnti e degli altri rapporti finanziari nonché altra informazione utile ai fini fiscali. In sostanza è stato attenuato il segreto bancario, è ammesso l’accesso alle informazioni su estratto conto, saldo, movimenti, azioni, obbligazioni e, se presenti, anche investimenti sui titoli di Stato.
Grazie alla mole di informazioni contenute nell’anagrafe tributaria l’amministrazione finanziaria, ma non solo, potrà accedere in tempi rapidissimi alle notizie relative al soggetto da sottoporre a verifica, individuando immediatamente con quali istituti bancari o operatori finanziari lo stesso intrattiene o ha intrattenuto rapporti.
In tema di attività di riscossione è sempre più frequente il ricorso da parte delle società concessionarie della riscossione di procedure esecutive di pignoramento presso terzi condotte proprio sui conti bancari del debitore. Di fatto si riesce ad avere la fotografia dei rapporti che il debitore intrattiene con la banca per procedere all’azione esecutiva vera e propria sulle somme depositate sul conto stesso.
Con l’implementazione dei dati che giungeranno a seguito dei nuovi obblighi il volume di informazioni in entrata nella più grande banca dati a disposizione del fisco in chiave antievasione è destinato ad accrescersi ulteriormente.
Lo strumento di accertamento che più di tutti trae spunti dai dati raccolti dall’anagrafe tributaria è certamente il redditometro. Dall’incrocio dei dati sarà possibile verificare anomalie tra redditi dichiarati e capacità di spesa.
Con il rafforzamento di questo strumento, la lotta all’evasione è molto cambiata, prima si decideva di approfondire l’esame della posizione del contribuente sottoposto a controllo con l’ausilio delle varie banche dati; oggi grazie alle banche dati è possibile andare a colpo sicuro: acquisiti dati rilevanti questi diventano fonte d’innesco per eseguire i controlli presso quello specifico contribuente.