Dal 20 ottobre 2012 anche le imprese individuali che si iscrivono nel Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, hanno l'obbligo di indicare nella domanda di iscrizione l'indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec). Le imprese individuali che sono attive e non soggette a procedura concorsuale devono depositare, presso l'ufficio del Registro delle imprese competente, ed entro il 31 dicembre 2013, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. In caso di mancata comunicazione il registro imprese provvederà alla sospensione della domanda per tre mesi, in attesa che essa venga integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.
Tematica di attualità su fisco e impresa.Adempimenti fiscali.
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martedì 30 ottobre 2012
Obbligo PEC imprese individuali
Obbligo PEC imprese individuali
Dal 20 ottobre 2012 anche le imprese individuali che si iscrivono nel Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, hanno l'obbligo di indicare nella domanda di iscrizione l'indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec). Le imprese individuali che sono attive e non soggette a procedura concorsuale devono depositare, presso l'ufficio del Registro delle imprese competente, ed entro il 31 dicembre 2013, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. In caso di mancata comunicazione il registro imprese provvederà alla sospensione della domanda per tre mesi, in attesa che essa venga integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.
Dal 20 ottobre 2012 anche le imprese individuali che si iscrivono nel Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, hanno l'obbligo di indicare nella domanda di iscrizione l'indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec). Le imprese individuali che sono attive e non soggette a procedura concorsuale devono depositare, presso l'ufficio del Registro delle imprese competente, ed entro il 31 dicembre 2013, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. In caso di mancata comunicazione il registro imprese provvederà alla sospensione della domanda per tre mesi, in attesa che essa venga integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.
mercoledì 24 ottobre 2012
START UP INNOVATIVE

START UP INNOVATIVE
Al fine stimolare le aspettative di crescita e accendere nuove
speranze nell’imprenditoria italiana il governo con il decreto crescita 2.0 ha
approvato le nuove norme per le start-up innovative e per le quali è stato
costituito un fondo di 210 milioni di euro.
Le nuove norme per le start up non prevedono una nuova
fattispecie di società, come è stato previsto con la S.r.l. semplificata e la
S.r.l. a capitale ridotto, ma sono previste alcune deroghe al diritto
societario vigente prevedendo una gestione più flessibile e più funzionale alle
esigenze di governance tipiche delle start-up, soprattutto in forma di S.r.l.
Le nuove start up non prevedono limiti di natura anagrafica
in capo all’imprenditore, né di natura settoriale e né di natura geografica
all’interno del territorio nazionale.
Il decreto ha definito le Start up innovative quelle Società
di Capitali che hanno i seguenti requisiti:
- oggetto sociale esclusivo: lo sviluppo e la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore
tecnologico;
– la società deve essere costituita e operare da non più di
quattro anni;
– maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto
nell’assemblea ordinaria detenuto da persone fisiche;
– valore totale, a partire dal secondo anno di attività, non
superiore ai 5 milioni di euro;
– nessuna distribuzione di utili.
Dovranno dimostrare, inoltre, di essere innovative e
spendere almeno il 30% delle risorse in ricerca e sviluppo o impiegando
ricercatori per almeno un terzo della forza lavoro.
Rispettando i requisiti previsti per essere considerate
start up hi-tech la nuova impresa potrà accedere ad agevolazioni e
semplificazioni. Da un punto di vista pratico le nuove norme andranno ad
incidere su tutte le fasi di vita della start up, da quella più critica del
finanziamento iniziale fino alla semplificazione della normativa fallimentare.
Vediamo alcune novità riguardanti le agevolazioni e le
semplificazioni previste.
Spese d’avvio ridotte rispetto a un’azienda classica, le
start up infatti non dovranno pagare imposta di bollo e diritti di segreteria
per l’iscrizione al registro delle imprese, né il diritto annuale alla Camera
di commercio. Le start up avranno l’obbligo iscriversi in un’apposita sezione
del Registro delle imprese.
In deroga alle ordinarie regole le start up innovative
avranno vincoli meno stringenti sul rientro dalle perdite infatti nel caso di
perdite che riducono il capitale per più di un terzo, avranno infatti più tempo
rispetto alle società tradizionali prima che scatti l’obbligo di
ricapitalizzazione. Inoltre in caso di fallimento saranno soggetti a regole
meno punitive rispetto al procedimento ordinario
Le start up innovative sul fronte delle risorse finanziarie avranno la possibilità di raccogliere capitale di rischio anche attraverso
portali online (c.d. crowdfunding), su cui potranno offrire ai potenziali investitori
quote o azioni della società.
Inoltre lo stesso decreto crecita 2.0 ha previsto per le
start up innovative, l’accesso al credito in modo facilitato grazie al Fondo
centrale di garanzia per le piccole e medie imprese.
A livello fiscale per gli anni 2013, 2014 e 2015 è
consentito alle persone fisiche e giuridiche rispettivamente di detrarre o
dedurre dal proprio reddito imponibile una parte delle somme investite in
imprese start up innovative. In particolare Il privato che compra quote o
azioni di una start up innovativa avrà diritto a una detrazione Irpef del 19%
per tre anni sulla somma investita. Se a investire è una società, questa potrà
portare in deduzione dal reddito imponibile il 20% dell’investimento, sempre
che questo venga mantenuto per almeno due anni.
Le start up, in deroga alla Legge Fornero, potranno ricorre
ad Assunzioni agevolate, infatti potranno assumere personale con contratto a
tempo determinato per 6 mesi, rinnovando più volte i contratti fino a tre anni
anche senza interruzioni. Dopo il terzo anno è possibile un solo rinnovo,
quindi l’assunzione diventa a tempo indeterminato. Inoltre è prevista la possibilità di remunerare dipendenti e
collaboratori con azioni, quote titoli o strumenti finanziari.
Un ulteriore agevolazione prevista per le Start up consiste
nella piena defiscalizzazione, fiscale e contributiva, degli emolumenti
riconosciuti sotto forma amministratori, ai dipendenti, ai collaboratori e ai
fornitori di servizi.
giovedì 11 ottobre 2012
NUOVE COMMISSIONI SU FIDI BANCARI E SCONFINAMENTI DI CONTO CORRENTE
Novità per i correntisti da Ottobre infatti sono contenute nel decreto sulle commissioni bancarie norme che stabiliscono tetti
massimi di commissione sugli sconfinamenti (il cosiddetto "rosso") e
sugli affidamenti sul conto.
Il termine “scoperto di un conto
corrente” indica una forma di credito
concesso in genere dagli istituti di credito
ai correntisti.
In sostanza si tratta di un prestito che la banca concede al correntista. Naturalmente viene stabilito un tetto massimo, oltre cui il
cliente non può andare. Con il fido, il cliente ha la possibilità di andare allo
scoperto” oltre il conto
corrente. Lo scoperto di conto corrente deve essere previsto dal contratto, in quanto non è disponibile per tutti i cliente.
LE NOVITA' - C.D.F. &
C.I.V
Con la recente normativa le banche sono obbligate a non far
pagare una commissione per il massimo
scoperto per conti correnti senza fido. Fino al
31 dicembre scorso, per
applicare il massimo scoperto occorreva che il rosso durasse più di 30
giorni, e che il correntista fosse titolare di un’apertura di
credito in conto corrente.
Le nuove regole prevedono che, oltre al tasso d'interesse, quando la commissione di massimo scoperto è prevista dal contratto, al fido potrà essere applicata una commissione non maggiore dello 0,50% a trimestre.
In sostanza viene introdotta una commissione
disponibilità fondi (C.D.F.) la quale trova applicazione nel solo caso di concessione
di affidamento e viene applicata, con periodicità trimestrale, in misura
proporzionale all’importo e alla durata
dell’affidamento eventualmente concesso.
Inoltre viene introdotta una Commissione
d'istruttoria veloce (C.I.V) che trova
applicazione nel caso di sconfinamenti (scoperti di conto e
utilizzi extrafido), espressa in misura
fissa e in valore assoluto, commisurata ai costi, in aggiunta al tasso di interesse.
Le spese d’istruttoria veloce non sono
dovute da chi ha un fido e va in
scoperto per una cifra fino ai 500 euro, al massimo per sette giorni di seguito
ogni tre mesi. Inoltre la commissione di
istruttoria veloce non si applica se il rosso è dovuto a un pagamento a favore
della banca stessa, (come per esempio la rata per un mutuo o un prestito o le
spese di chiusura conto).
La nuova normativa farà decadere automaticamente
tutte le clausole non conformi alle nuove regole.
La vicenda riguardante le commissioni bancari è iniziata con il "Decreto sulle liberalizzazioni" che aveva stabilito in relazione ai contratti bancari la nullità di tutte le clausole comunque denominate che prevedono commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo o a fronte di sconfinamenti.
Questa norma, abolendo ogni tipo di commissione, aveva l'effetto di restringere al solo tasso di interesse tutta la spesa che il cliente avrebbe dovuto pagare alla banca per la concessione e l'utilizzo del fido o dello sconfinamento.
Il tutto a evidente vantaggio della trasparenza e della concorrenza; il paragone
fra le offerte delle varie banche sarebbe stato immediato bastando, per
l'appunto, confrontare il solo tasso applicato.La speranza che le commissioni sugli scoperti in conto corrente venissero eliminate definitivamente è svanita con il decreto correttivo di quello sulle liberalizzazioni che ne prevede la reintroduzione.
L’introduzione nel nuovo articolo 117bis del Testo Unico Bancario sembra aver fatto un passo indietro introducendo nuovamente commissioni imponendo ancora una volta il
potere delle banche.
mercoledì 3 ottobre 2012
E-commerce - il negozio on line
Nonostante l’attuale situazione economica di
forte crisi che vede una generale calo dei consumi, le persone sono sempre più
attratte dal fare acquisti on line.
L’ecommerce
consiste in una forma di commercio effettuata su internet per mezzo di un sito
web dove è possibile commercializzare prodotti e servizi.
Strumento essenziale per avviare o
incrementare un attività di ecommerce è la disponibilità di una vetrina on line
presso cui poter pubblicizzare i propri beni e servizi.
I vantaggi di avviare o implementare un
attività di ecommerce non sono solo i minor costi rispetto ad un negozio
tradizionale, ma anche il fattore geografico, per cui il bacino di potenziali
clienti è molto vasto.
L’indubbio vantaggio di un attività
di ecommerce è di non avere limiti spaziali e temporali, nel senso che il
bacino di potenziali utenti è indeterminato e permette di avere un negozio
sempre aperto 24 ore su 24. Inoltre il vantaggio di realizzare
un’attivita’ di e-commerce e’ quello di vendere direttamente al cliente
finale senza costi di intermediazione .
Un negozio
on-line, altro non è se non un esercizio commerciale “smaterializzato”
regolato da alcune normative specifiche il cui scopo principale è quello di
tutelare il cliente, il quale (trovandosi in un ambiente virtuale) è privato
della possibilità di incontrare fisicamente il venditore e di toccare con mano
i beni che si appresta ad acquistare.
Si distinguono 2 tipologie ecommerce:
-ecommerce diretto (on-line), quando vendita e consegna (download) avvengono direttamente attraverso canali informatici: si tratta, fondamentalmente, di software, brani musicali, foto, libri, e simili, riducibili in formato digitale e comunque tutti i servizi offerti tramite Internet.
-ecommerce indiretto (off-line); quando l’ordine del prodotto, ed eventualmente il pagamento, sono effettuati per via informatica, mentre la consegna del bene ceduto avviene mediante canali tradizionali (posta, corriere, etc.).
-ecommerce diretto (on-line), quando vendita e consegna (download) avvengono direttamente attraverso canali informatici: si tratta, fondamentalmente, di software, brani musicali, foto, libri, e simili, riducibili in formato digitale e comunque tutti i servizi offerti tramite Internet.
-ecommerce indiretto (off-line); quando l’ordine del prodotto, ed eventualmente il pagamento, sono effettuati per via informatica, mentre la consegna del bene ceduto avviene mediante canali tradizionali (posta, corriere, etc.).
ADEMPIMENTI BUROCRATICI
L’avvio di un attività di ecommerce qualora
sia svolta in via professionale e abituale implica la necessità di aprire la
partita iva, essere iscritti alla camera di commercio e la presentazione di una Scia (Segnalazione certificata
di inizio attività) al comune.
Tra le tante informazioni richieste vige
l’obbligo di comunicare anche l’indirizzo del sito web ed i dati identificativi
dell’internet service provider .
ASPETTI FISCALI
Da un punto di vista fiscale un attività
ecommerce è soggetta alle ordinarie imposte sui redditi di impresa o di lavoro
autonomo, nonché a tutta una serie di adempimenti contabili e fiscali.
Nel caso in cui un’attività sia svolta in
maniera occasionale, la disciplina IVA, non prevede alcun obbligo di apertura
partita iva e comunicazione a vari enti interessati.
Dal punto di vista fiscale il reddito prodotto
potrebbe essere tassabile quale reddito diverso trattandosi di attività che
abbia natura commerciale o di lavoro autonomo.
Con riferimento ai soggetti verso cui è diretta l’attivita’ di ecommerce si
distinguono operazioni :
- Business to consumer (B2C) – Tale vendita online avviene tra un impresa e un privato consumatore finale. L’ecommerce B2C può assumere la forma di un sito di vendita esclusivamente su internet o di un complemento virtuale di un negozio fisico, lo scopo è quello di aumentare la clientela e la visibilità grazie alla vendita online.
- Business to consumer (B2C) – Tale vendita online avviene tra un impresa e un privato consumatore finale. L’ecommerce B2C può assumere la forma di un sito di vendita esclusivamente su internet o di un complemento virtuale di un negozio fisico, lo scopo è quello di aumentare la clientela e la visibilità grazie alla vendita online.
Questo tipologia è inquadrata come vendita per
corrispondenza e, per questo, è escluso l’obbligo della certificazione fiscale,
dell’emissione della fattura e del documento di trasporto.
Tale modalità di vendita impone al venditore
professionale di rispettare, nello svolgimento della propria attività, non solo
le regole ordinarie della vendita ma anche quelle imposte dalla disciplina sulle
cosiddette vendite a distanza o per corrispondenza.
-Business
to business (B2B) Si tratta di scambi tra due commercianti o tra un
fornitore e un’impresa, ad esempio. I guadagni di un B2B provengono quindi
dalla vendita di beni o di servizi alle imprese.
- Consumer
to Consumer (C2C) si tratta delle tradizionali piattaforme di scambio tra
consumatori effettuata tramite i piccoli annunci sui vari siti internet. Siamo
nell’ambito del commercio occasionale.
mercoledì 26 settembre 2012
CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - LE NOVITA' 2012
Con
la riforma del mercato del lavoro sono state riviste anche le disposizioni
sull`associazione in partecipazione al fine di limitare i casi di abuso di
questo istituto contrattuale.
L'associazione
in partecipazione, data la vicinanza del modello partecipativo ad altri
contratti di lavoro , è stata usata spesso in modo anomalo e contrario rispetto
ai principi per i quali l'istituto è stato previsto. Per l’imprenditore spesso questa tipologia di
contratto ha rappresentato un ottimo strumento per ottenere manodopera a buon
prezzo, senza una retribuzione minima e senza alcuna tutela come è prevista per
i lavoratori dipendenti, inoltre la scelta è stata favorita da un trattamento
previdenziale e fiscale più tenue rispetto al lavoro subordinato.
Con
il contratto di Associazione in
partecipazione si realizza una collaborazione tra due o più persone per il
conseguimento di un risultato comune, l'apporto
ha quindi carattere strumentale per lo svolgimento dell'attività dalla quale il risultato ricercato ha origine.
Il
contratto di associazione in partecipazione prevede che l'associante
attribuisca all'associato, una quota
degli utili dell'impresa, o di uno o più affari, in cambio di un determinato apporto.
L'apporto
dell'associato può essere di qualunque natura ma, condizione necessaria, è che
esso abbia carattere strumentale per l'esercizio dell'impresa o dell'affare.
Il
contenuto dell'apporto può, pertanto, consistere in una somma di denaro, nel
conferimento in proprietà o in godimento di beni mobili o immobili, in una prestazione lavorativa, in una causa mista di lavoro e capitale.
Le Novità 2012
Le
legge di riforma del mercato del lavoro è intervenuta sul fenomeno dei
contratti di Associazione in Partecipazione, con apporto di solo lavoro e di capitale e lavoro
ponendo alcuni limiti di natura restrittiva alla sua applicazione.
La
Riforma Fornero ha imposto un limite di
massimo 3 unità occupati nella stessa attività, a prescindere
dal numero degli associanti. Unica eccezione a tale restrizione è il vincolo di
parentela che lega gli associati all’associante, entro il terzo grado o di
affinità entro il secondo. Se l’associante dovesse stipulare un quarto
contratto, tutti i rapporti (non solo il quarto) verranno trasformati in
contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Inoltre sono introdotte tre presunzioni di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato nel caso di :
1)
assenza
di effettiva partecipazione dell’associato agli utili o affare dell’impresa;
2)
mancanza
“competenze teoriche di grado elevato”
ovvero “capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti
esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività.
3)
mancata
consegna del rendiconto previsto dall’art.2552 c.c.
Il chiaro intento della riforma del contratto si associazione in partecipazione è quello antielusivo:
“I rapporti di associazione in
partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia
stata un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o
dell’affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall’articolo 2552
del codice civile, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.”
Questo significa che i rapporti di
associazione in partecipazione con
apporto di lavoro si presumono
costituire rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, salvo prova
contraria
Al verificarsi delle presunzioni, la conversione del
rapporto da associativo a dipendente potrà avvenire sia in
occasione di verifica da parte degli
enti preposti, sia su iniziativa
dello stesso lavoratore nei confronti dell'associante.
Le
modifiche introdotte dalla legge di riforma sono entrate in vigore dal 18.7.2012, con immediata applicazione sia ai
contratti stipulati ex novo da detta data , sia a quelli già in essere ,fatta
eccezione per quelli che ,essendo stati certificati , possono proseguire
facendo riferimento alla normativa previgente sino alla cessazione.
Infine da un punto di vista previdenziale i contributi
della gestione separata Inps subiranno un forte aumento delle aliquote che
passeranno dall’attuale 26,72% ordinario
al 33% (nel 2018) e per i soggetti iscritti ad altre forme assicurative sarà
incrementato dall’attuale del 18% al 24% (nel 2018). Il 55% del contributo è posto a carico
dell'associante mentre il 45% è a carico dell'associato.
mercoledì 19 settembre 2012
TARDIVI PAGAMENTI ED INSOLUTI
Accanto a momenti di crisi economica come quello attuale, un fattore principale di rischio per un imprenditore o un lavoratore autonomo, sono i tardivi pagamenti o ancora peggio l’eventualità di non essere pagato. Diciamolo subito, non c’è niente di peggio nel dover inseguire un cliente per farsi pagare il lavoro svolto.
Tardivi pagamenti e degli insoluti si verificano sempre con maggiore frequenza soprattutto in questo momento di stasi economica e ottenere l’effettivo incasso è diventato uno spauracchio che mina le basi di molte imprese in salute.
La crisi economica e la mancanza di liquidità nel sistema economico sono stati causa effetto dei tardivi pagamenti e degli insoluti. Le banche, infatti, hanno chiuso i rubinetti del credito rendendo difficile la vita a molte aziende abituate a lavorare con affidamenti che sono stati ridotti o peggio revocati.
Se per aziende di grandi dimensioni gli insoluti possono essere considerati “fisiologici”, per piccole realtà imprenditoriali, possono bastare uno o due clienti “sbagliati” per creare un circolo vizioso e ritrovarsi in poco tempo in forti sofferenze a catena difficili da gestire.
Gli Insoluti, infatti, creano circoli viziosi di liquidità, specialmente per piccole realtà imprenditoriali, generando illiquidità nella gestione corrente e originano ritardi e insoluti a catena. Un insoluto può cosi ingenerare a livello generale crisi sistemiche di interi segmenti e indotti produttivi che in breve tempo possono passare dalle imprese alle famiglie.
Un elemento che certamente non giova all’economia è legata alle inefficienze della giustizia civile. Un processo civile in Italia dura molti anni per cui i tempi e costi rendono, in talune circostanze, assolutamente anti economico e illogico ricorrere alle vie legali per ottenere il dovuto. Non è infrequente, lo sberleffo di chi approfitta del sistema conoscendo i tempi della giustizia: “Fammi causa”. Infine l’insolvenza genera insolvenza, basti pensare alle Amministrazioni pubbliche che pagano in tempi eccessivamente elevati per il sistema privato, ritardi che ricadano a valanga direttamente e indirettamente su tutto il sistema economico e produttivo.
Un ulteriore beffa legata ai mancati pagamenti si ha a livello fiscale. Mentre liberi professionisti fiscalmente seguono il regime “per cassa”, per cui la fattura deve essere emessa a pagamento ricevuto. Nella prassi i professionisti invece di emettere fattura presentano al cliente fatture proforma ovvero un documento privo di valore fiscale, ma che vale come richiesta di pagamento.
Il problema è soprattutto per le Aziende che sono soggette fiscalmente al regime della Competenza. Le fatture emesse prima di essere incassate, fiscalmente sono considerate componenti positive di reddito (ricavi) e pertanto imponibili. L’IVA ( salvo i casi in cui è possibile di emettere fatture con imposta ad esigibilità differita o per cassa) segue lo stesso discorso, per il meccanismo della rivalsa deve essere versata all’erario, anche se non è stata incassata (iva a debito). In sintesi oltre al danno la beffa: le tasse vanno pagate anche se il cliente non vi paga!
Si ricorda che la fattura va emessa quando l’imposta diventa esigibile, e cioè al momento di effettuazione dell’operazione. Esso corrisponde alla data di consegna o spedizione per le cessioni di beni mobili; alla data di stipulazione del contratto per le cessioni di beni immobili, e alla data del pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi.
Nell’esercizio dell’attività è quasi inevitabile trovarci in situazioni indesiderate con cattivi pagatori ed è quindi fondamentale porre molta attenzione a chi ci si pone davanti. Non dare la merce al primo che capita, non prendere tutti lavori anche se ci si trova in un momento di difficoltà e ove possibile serve avere un censimento dei clienti.
Il rimedio per ridurre il rischio degli insoluti è di prevedere chiaramente nel contratto, l’oggetto della prestazione e i reciproci obblighi, puntualizzando i termini e le modalità di pagamento.
Con riferimento al pagamento in base al settore al bene e al servizio, ove possibile è opportuno richiedere il pagamento anticipato o almeno un acconto (per le spese vive, le materie prime, acquisti etc etc.) quale prima garanzia di riuscire effettivamente ad incassare parte di quanto concordato. In relazione alla complessità del lavoro è doveroso richiedere successivi acconti in funzione dell’avanzamento del lavoro stesso. Un Ulteriore rimedio è di evitare di far crescere il credito vantato nei confronti del cliente, perché se non paga gli importi piccoli difficilmente pagherà gli importi grandi.
In un clima rovente capire di chi ci si può fidare è indispensabile circondarsi di partner, collaboratori e clienti affidabili, di persone serie sulle quali si possa contare, che sappiano il valore di un accordo e che diano importanza al nostro lavoro.
La fortuna di un’attività non dipende dal numero dei clienti ma dalla loro qualità. Quindi ove è necessario sfoltire i clienti che non pagano in modo da avere pochi clienti ma affidabili.
venerdì 14 settembre 2012
L’ANAGRAFE TRIBUTARIA- ILGRANDE FRATELLO FISCALE
I dati forniti al fisco, attraverso la molteplicità di comunicazioni telematiche, affluiscono nelle banche dati dell’Anagrafe Tributaria.
L’anagrafe tributaria è un Centro di raccolta ed elaborazione dei dati d’interesse fiscale riguardanti tutte le persone fisiche, le società, gli enti, ai quali è attribuito, a cura dell’Agenzia delle entrate, un codice identificativo (codice fiscale, partita Iva).
Mediante l’Anagrafe Tributaria gli uffici dell’Agenzia delle Entrate possono ottenere dati utili ai fini dell’accertamento dei redditi e del contrasto all’evasione fiscale.
Il compito fondamentale attribuito dalla legge all’anagrafe tributaria è quello di «… raccogliere e ordinare i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell’amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, e i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari».
L’attività dell’anagrafe tributaria non si ferma alla sola raccolta dei dati, infatti, il cervellone «sulla base dei dati in suo possesso provvede alle elaborazioni utili per lo studio dei fenomeni fiscali». In sostanza i dati raccolti dalle diverse partizioni di cui l’Anagrafe Tributaria si compone sono incrociati tra di loro, in modo da ottenere un curriculum unico nel suo genere composto dalla globalità di dati del soggetto incrociato.
Lo scopo fondamentale per cui i dati sono raccolti ovviamente è il contrasto all’evasione fiscale.
Il successo degli accertamenti è quindi sempre più legato e dipendente dalle attività di selezione e incrocio preventivo compiuto dagli uffici prima di procedere alle fasi propriamente operative della verifica.
I principali dati per i quali corre l’obbligo comunicare all’Anagrafe tributaria sono i seguenti:
• Rapporti Finanziari, a cura degli Intermediari finanziari (banche Poste etc.)• Utenze (utenze telefoniche, del gas, dell’energia elettrica e idriche) da parte dei gestori di utenze.
• Dati previdenziali e Assistenziali da parte dei vari enti.
• Aeromobili e Natanti.
• Assicurazioni
• Comunicazioni telematiche dei titolari di P.IVA (spesometro, beni d’impresa concessi in godimento ai soci o familiari, Beni concessi in Leasing o Noleggio, Comunicazioni annuali Iva). Etc. etc.
Tra i dati raccolti, l’archivio dei rapporti finanziari è certamente quello il cui utilizzo permette agli organi preposti alle attività di accertamento di ottenere informazioni concretamente rilevanti.
In questa sezione affluiscono i dati e le informazioni provenienti dalle banche, dalle Poste italiane spa e dagli intermediari finanziari in genere. I dati riguardano rapporti di varia natura, sia delle persone fisiche e giuridiche.
Con riferimento ai rapporti finanziari si segnala che le ultime Manovre Monti hanno rafforzato le indagini finanziarie ed esteso l’obbligo di comunicare anche i movimenti dei conti correnti e degli altri rapporti finanziari nonché altra informazione utile ai fini fiscali. In sostanza è stato attenuato il segreto bancario, è ammesso l’accesso alle informazioni su estratto conto, saldo, movimenti, azioni, obbligazioni e, se presenti, anche investimenti sui titoli di Stato.
Grazie alla mole di informazioni contenute nell’anagrafe tributaria l’amministrazione finanziaria, ma non solo, potrà accedere in tempi rapidissimi alle notizie relative al soggetto da sottoporre a verifica, individuando immediatamente con quali istituti bancari o operatori finanziari lo stesso intrattiene o ha intrattenuto rapporti.
In tema di attività di riscossione è
sempre più frequente il ricorso da parte delle società concessionarie
della riscossione di procedure esecutive di pignoramento presso terzi
condotte proprio sui conti bancari del debitore. Di fatto si riesce ad
avere la fotografia dei rapporti che il debitore intrattiene con la
banca per procedere all’azione esecutiva vera e propria sulle somme
depositate sul conto stesso.Con l’implementazione dei dati che giungeranno a seguito dei nuovi obblighi il volume di informazioni in entrata nella più grande banca dati a disposizione del fisco in chiave antievasione è destinato ad accrescersi ulteriormente.
Lo strumento di accertamento che più di tutti trae spunti dai dati raccolti dall’anagrafe tributaria è certamente il redditometro. Dall’incrocio dei dati sarà possibile verificare anomalie tra redditi dichiarati e capacità di spesa.
Con il rafforzamento di questo strumento, la lotta all’evasione è molto cambiata, prima si decideva di approfondire l’esame della posizione del contribuente sottoposto a controllo con l’ausilio delle varie banche dati; oggi grazie alle banche dati è possibile andare a colpo sicuro: acquisiti dati rilevanti questi diventano fonte d’innesco per eseguire i controlli presso quello specifico contribuente.
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