lunedì 9 luglio 2012

IMMOBILI DETENUTI ALL’ESTERO – IVIE



Il c.d. Decreto Salva Italia,  ha introdotto una nuova imposta di natura patrimoniale, denominata IVIE, imposta patrimoniale sugli immobili detenuti all’estero,  da molti definita una sorta di  IMU estera.


L’imposta è dovuta dalle sole persone fisiche residenti in Italia, per gli immobili detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale e a prescindere dalla destinazione d’uso degli stessi. L’IVIE è dovuta anche dai contribuenti che conducono immobili in leasing e si estende agli immobili a suo tempo scudati. L'IVIE colpisce, quindi:
-   sia i terreni (agricoli, edificabili o incolti);
- sia i fabbricati a prescindere dalla loro destinazione (abitativi, direzionali, commerciali, industriali).

L’imposta è calcolata in proporzione alla quota e al periodo di possesso; il mese durante il quale il  possesso è di almeno 15 giorni viene considerato per intero.        

Il  proprietario di immobili all’estero, oppure titolare di altro diritto reale sugli stessi, deve quindi versare un’imposta pari allo 0,76% del valore degli immobili.

Il decreto Salva Italia prevede altresì che gli immobili di soggetti che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali, l’imposta si applica nella misura ridotta dello 0,4 per cento per l’immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze (come l’IMU).

La  base imponibile si determina con regole diverse a seconda che si tratti di immobili situati nella Ue (oltre che in Islanda e Norvegia) o al di fuori della Ue.  Nel primo caso, si applica se esistente, il valore catastale estero. Nel secondo caso, nei paesi dove non esiste un "valore catastale", si utilizzerà il costo risultante dall'atto di acquisto o, in mancanza il valore di mercato al 31 dicembre di ogni anno d'imposta.

Per gli immobili acquisiti per successione o donazione il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato o, in mancanza, il costo di acquisto sostenuto dal de cuius o dal donante risultante dalla relativa documentazione o, in assenza di documentazione, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

Dall’imposta sugli immobili detenuti all’estero (IVIE), i contribuenti possono detrarre i corrispondenti tributi esteri aventi natura patrimoniale.

 Per gli immobili detenuti nei Paesi UE, inoltre, è ammessa un’ulteriore detrazione per eventuali imposte sul reddito non assorbite dal credito d’imposta.

Il decreto salva Italia. (D.L. 16/12) ha previsto una franchigia, per cui l’imposta non è dovuta qualora l’importo dell’imposta calcolata (prima di applicare le specifiche detrazioni previste) non superi complessivamente euro 200.

È importante ricordare che l’immobile detenuto all’estero deve essere dichiarato ai fini di sola comunicazione nel quadro RW di UnicoPF e, se locato, il reddito dovrà essere indicato, quale reddito diverso, anche nel quadro RL di UnicoPF o nel quadro D del modello 730, salvo quanto indicato nella Convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra Italia e Paese estero.
L’IVIE anche se istituita alla fine del 2011 è dovuta anche per l'intero 2011, con buona pace dello statuto del contribuente,  ovviamente se il soggetto passivo sia stato titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale per tutto il 2011.

L’IVIE deve essere versata dal contribuente entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riferimento, mentre non sono dovuti acconti. È consentito rateizzare l’imposta.

Il primo appuntamento per  pagare la nuova imposta , con effetto dal 2011, scade il 09 luglio 2012 (ovvero entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%).

Relativamente alle modalità di versamento, accertamento, riscossione, sanzioni e rimborsi sono  applicate le stesse regole previste per l’IRPEF.



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