lunedì 16 luglio 2012

SRL A CAPITALE RIDOTTO





Il Decreto Sviluppo ha ulteriormente modificato la disciplina delle società a responsabilità limitata  in punto costituzione, in particolare, oltre alla Srl ordinaria ed affianco alla Srl semplificata è stata introdotta la nuova “società a responsabilità limitata a capitale ridotto” (Srlcr).
La nuova forma societaria intende offrire una possibilità in avvio d’impresa, con costi minori, anche a soggetti sopra i 35 anni di età.  Il limite dei 35 anni permane per la  sola Srl semplificata.
La ratio della  norma pare essere quella di  consentire a chi ha costituito una Srls di poter continuare a operare con una società con statuto analogo ma solo con nuova denominazione.    
La possibilità di costituire un Srl a capitale ridotto riguarda solo le persone fisiche, over 35 anni, mediante contratto o atto-unilaterale.
L’atto costitutivo deve essere redatto per  atto pubblico, ma non si applica la  disposizione prevista per le S.r.l. semplificate per le quali l’atto costitutivo deve  essere redatto per atto pubblico in  conformità al modello standard tipizzato  con decreto del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze e con il ministro dello Sviluppo economico.
L’atto costitutivo deve indicare gli stessi “elementi” prescritti per la srl semplificata, l’ammontare del capitale sociale deve essere pari ad almeno 1 euro e comunque inferiore a 10.000 euro, sottoscritto e interamente versato alla data di costituzione. Il conferimento va fatto esclusivamente in denaro e deve essere versato all’organo amministrativo.
Nell’atto costitutivo deve essere indicata la denominazione sociale  contenente l’indicazione di “società a responsabilità limitata a capitale ridotto”.
Con riferimento all’organo amministrativo della società, l’atto costitutivo può prevedere che l’amministrazione  possa essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci, contrariamente nella srl semplificata  gli amministratori devono essere solo soci. Da un punto di vista societario si potrebbe inquadrare la nuova srl a capitale ridotto a una snc senza rischi sul capitale privato del socio.
Per quanto non esplicitamente previsto, il  legislatore rinvia  alla disciplina della srl ordinaria.
Nessuna disposizione specifica è prevista in tema di agevolazioni per la costituzione di tali società, per cui  sembrerebbe che la nuova srl a capitale ridotto sia esclusa dalle agevolazioni riguardanti gli oneri notarili e le imposte di bollo e le spese di segreteria.
La  mancanza di agevolazioni finanziaria, fiscale e contributiva rende  blanda l’intenzione di sostenere le nuove SRL e di creare sviluppo.
In attesa che i ministeri della Giustizia e dello Sviluppo economico riescano a partorire finalmente il “modello” statutario per le Srl semplificate, il decreto sviluppo  introduce una seconda via alla creazione “agevolata” di un’impresa.
Senza necessità di  riprendere le critiche mosse sulle srl semplificate , che si condividono pienamente,  è indubbio che queste agevolazioni in fase di start up non cambiano, se non peggiorano, la struttura patrimoniale delle società italiane, in generale troppo sotto capitalizzate e chiuse al mercato  dei capitali e troppo indebitate con le banche.  

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