giovedì 19 luglio 2012

LOTTA ALLE FALSE PARTITE IVA



        Tra le novità previste dalla riforma del Lavoro 
 si evidenzia la stretta all’abuso delle partita Iva ed il ricorso a collaborazione senza progetto o un progetto che coincide con l’oggetto sociale dell’impresa

La riforma del lavoro, ha introdotto delle “presunzioni di regolarità”, volte a combattere l’uso fraudolento di quei rapporti di collaborazione professionale, formalmente di lavoro autonomo ed occasionale, ma sostanzialmente imposte dal datore di lavoro al fine di evitare contratti di lavoro subordinato, più onerosi e scomodi.

Nello specifico la norma prevede che le prestazioni lavorative rese da persone titolari di partita Iva, sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
- la collaborazione abbia durata complessivamente superiore a 8 mesi nel corso dell’anno solare;
- il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più dell’80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco dello stesso anno solare;
- che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Alla luce delle nuove norme, qualora l’utilizzo della partita Iva venga giudicato improprio, esso viene considerato una collaborazione coordinata e continuativa, con la conseguente applicazione della relativa sanzione di cui all’art.69 comma 1 del Dlgs 276/03, ossia la trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato. La nuova normativa introduce altresì la presunzione di lavoro subordinato che con interpretazione autentica è definita presunzione assoluta che non ammette prova contraria.

La riforma del lavoro è intervenuta sul contratto a progetto perseguendo gli utilizzi impropri in sostituzione di contratti di lavoro subordinato; si rileva infatti che non è più ammesso che il contratto a progetto riferito a un programma di lavoro o ad una fase generica ( parole soppresse), bensì viene richiesto che il contratto identifichi un progetto specifico e dettagliato determinato dal committente e gestito in autonomia dal collaboratore. Il contratto deve indicare il risultato finale che si intende perseguire.

La presunzione delle partite Iva come collaborazioni coordinate e continuative non opera se invece siano presenti determinate condizioni della prestazione lavorativa, caratterizzata da competenze teoriche di grado elevato acquisite mediante significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisiti mediante rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività ovvero che tale prestazione sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali previsti per artigiani e commercianti. Per quest’anno si ricorda che il minimo previsto in tal caso è di 18.663 euro.
La presunzione non opera nemmeno riguardo alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli e elenchi professionali qualificati.

Una precisazione, il requisito dell’iscrizione non è di per sé idoneo a determinare l’esclusione dal campo di applicazione della disciplina. La presunzione opera anche nel caso le mansioni svolte dal professionista iscritto all’albo, collegio, registro, ruolo o elenco, non siano delle vere e proprie mansioni tipiche della professione esercitata.

Sul versante contributivo, quando la prestazione lavorativa si configura come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’Inps, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale nel caso in cui la legge gli imponga l’assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente.

In riferimento ai tempi dell’entrata in vigore delle novità, per cui la presunzione che il lavoro autonomo sia in realtà una prestazione lavorativa coordinata e continuativa, si applica ai rapporti instaurati dopo la data di entrata in vigore della norma. Le disposizioni previste per i nuovi contratti entrano in vigore dal prossimo 18 luglio 2012. Per i rapporti che sono già in corso in corso invece, la fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le novità si applicano decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, quindi dal 18 luglio 2012 per i contratti già in corso.

1 commento:

  1. Leggetelo è molto interessante, bisogna capire meglio cosa il governo ha varato, sicuramente leggendo sopra è stato interessante complimenti Dott.Barbieri peccato che è non qui a Catania verrei sicuramente a trovarla un caloroso abbraccio, e ne faccia altri blog anche sulle successioni se è possibile mi interesserebbe la sua opinione

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