mercoledì 26 settembre 2012

CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - LE NOVITA' 2012


Con la riforma del mercato del lavoro sono state riviste anche le disposizioni sull`associazione in partecipazione al fine di limitare  i casi di abuso di questo istituto contrattuale.

L'associazione in partecipazione, data la vicinanza del modello partecipativo ad altri contratti di lavoro , è stata usata spesso in modo anomalo e contrario rispetto ai principi per i quali l'istituto è stato previsto.  Per l’imprenditore spesso questa tipologia di contratto ha rappresentato un ottimo strumento per ottenere manodopera a buon prezzo, senza una retribuzione minima e senza alcuna tutela come è prevista per i lavoratori dipendenti, inoltre la scelta è stata favorita da un trattamento previdenziale e fiscale  più tenue  rispetto al lavoro subordinato.
           
Con il contratto di  Associazione in partecipazione si realizza una collaborazione tra due o più persone per il conseguimento di un risultato comune, l'apporto ha quindi carattere strumentale per lo svolgimento dell'attività dalla quale il risultato ricercato ha origine.
Il contratto di associazione in partecipazione prevede che l'associante attribuisca all'associato, una quota degli utili dell'impresa, o di uno o più affari, in cambio di un determinato apporto.  
L'apporto dell'associato può essere di qualunque natura ma, condizione necessaria, è che esso abbia carattere strumentale per l'esercizio dell'impresa o dell'affare.
Il contenuto dell'apporto può, pertanto, consistere in una somma di denaro, nel conferimento in proprietà o in godimento di beni mobili o immobili, in una prestazione lavorativa, in una causa mista di lavoro e capitale.

Le Novità 2012
Le legge di riforma del mercato del lavoro è intervenuta sul fenomeno dei contratti di Associazione in Partecipazione, con apporto di solo lavoro e di capitale e lavoro ponendo alcuni limiti di natura restrittiva alla sua applicazione.
La Riforma Fornero ha imposto un  limite di massimo 3 unità  occupati nella stessa attività, a prescindere dal numero degli associanti. Unica eccezione a tale restrizione è il vincolo di parentela che lega gli associati all’associante, entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. Se l’associante dovesse stipulare un quarto contratto, tutti i rapporti (non solo il quarto) verranno trasformati in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Presunzione di subordinazione
Inoltre  sono introdotte tre presunzioni di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel caso di   :
1)      assenza di effettiva partecipazione dell’associato agli utili o affare dell’impresa;
2)      mancanza “competenze teoriche di grado elevato”  ovvero “capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività.
3)      mancata consegna del rendiconto previsto dall’art.2552 c.c.

Il chiaro intento della riforma del contratto si associazione in partecipazione è quello antielusivo:
I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall’articolo 2552 del codice civile, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.”
Questo significa che i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro si presumono costituire rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, salvo prova contraria

Al verificarsi delle presunzioni, la conversione del rapporto da associativo a dipendente potrà avvenire sia in occasione di verifica da parte degli enti preposti, sia su iniziativa dello stesso lavoratore nei confronti dell'associante.

Le modifiche introdotte dalla legge di riforma sono entrate in vigore dal 18.7.2012, con immediata applicazione sia ai contratti stipulati ex novo da detta data , sia a quelli già in essere ,fatta eccezione per quelli che ,essendo stati certificati , possono proseguire facendo riferimento alla normativa previgente sino alla cessazione.

Infine  da un punto di vista previdenziale  i contributi della gestione separata Inps subiranno un forte aumento delle aliquote che passeranno  dall’attuale 26,72% ordinario al  33% (nel 2018) e per i soggetti  iscritti ad altre forme assicurative sarà incrementato dall’attuale del 18% al 24% (nel 2018).  Il 55% del contributo è posto a carico dell'associante mentre il 45% è a carico dell'associato. 

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