sabato 15 dicembre 2012

SALDO IMU 2012



SALDO IMU 2012

Entro Il 17 dicembre cittadini e imprese dovranno provvedere al calcolo ed al pagamento   2° acconto  dell’imposta municipale propria per l’anno 2012, (IMU ).mediante modello F24, ordinario o semplificato, o mediante bollettino postale.
L’imposta coinvolge la maggior parte dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni presenti sul territorio nazionale.
Il calcolo  dovrà tenere conto della distribuzione delle rate scelta nel primo pagamento, che poteva essere in due o tre rate.  Il saldo andrà, dunque, calcolato tenendo conto degli acconti già versati e delle aliquote definitive deliberate dalle singole amministrazioni locali.
L'IMU,  va calcolata in base alla quota e al periodo di possesso, che potrebbe anche essere inferiore all'anno. In tutti i casi in cui deve essere operato il ragguaglio dell'imposta o delle detrazioni al mese, vale la regola per cui il mese si considera per intero se il possesso si è protratto o l'evento si è verificato per almeno 15 giorni.
Per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale (e assimilati) e dai fabbricati rurali, il saldo va suddiviso tra quota statale e quota comunale, tenendo presente che le variazioni di aliquote deliberate dai Comuni non possono toccare la parte destinata allo Stato, che rimane ferma al 3,8 per mille su base annua. La suddivisione delle due quote avviene con il modello F24, adoperando gli appositi codici tributo, o con il bollettino di conto corrente.
Al fine di poter adempiere in modo corretto al versamento del saldo Imu previsto per il prossimo 17 dicembre si forniscono alcune precisazioni riguardanti le diverse tipologie di fabbricati e le modalità di pagamento.
Nel caso in cui le detrazioni abbattono l’imposta non è dovuto alcun tributo e non si deve presentare alcun modello F24.
Nell’ipotesi in cui un coniuge abbia provveduto a pagare l’intero acconto a giugno su un’abitazione la cui imposta doveva essere viceversa imputata al 50%, in sede di saldo è necessario che ciascuno versi la quota di propria competenza e il coniuge che non ha versato nulla a giugno dovrà sanare la situazione ricorrendo al ravvedimento operoso ( tributo, sanzione  e interessi).
Le detrazioni spettano in proporzione ai mesi   e solo nel caso di abitazione principale ( residenza anagrafica e dimora abituale) . La detrazione pari a € 200 spetta solo al soggetto residente e domiciliato nell’immobile adibito ad abitazione principale. Conseguentemente il coniuge che possiede il 50% di proprietà ma ha la residenza in un altro Comune pagherà l’imposta su tale percentuale come seconda casa.
L’abitazione principale parzialmente locata non perde le agevolazioni in quanto è necessario fare riferimento alla destinazione prevalente. Il soggetto passivo Imu usufruirà quindi dell’agevolazione dell’abitazione principale con la relativa detrazione

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