mercoledì 2 maggio 2012


Imposte patrimoniali su immobili detenuti all’estero

Nuova imposta sugli immobili all'estero già dal prossimo 16 giugno.

L’art.19, commi dal 13 al 17 del D.L. 201/2011 ha istituito due nuove imposte patrimoniali che graveranno sulle sole persone fisiche a decorrere dal 1° gennaio 2011:
- l’imposta patrimoniale sugli immobili detenuti all’estero,
- l’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero.

Secondo la norma, l’imposta patrimoniale è applicata anche agli immobili esteri oggetto in passato del c.d. rimpatrio giuridico, cioè gli immobili scudati e a quelli che non producono reddito imponibile in Italia.

L’imposta grava su tutte le persone fisiche residenti in Italia proprietarie o titolari di altro diritto reale di immobili detenuti all’estero.
Ecco che, quindi, il cittadino, sia esso comunitario o extracomunitario, che risiede in Italia e che detiene, a sua volta, un immobile nel suo Paese di origine, dovrà versare la nuova imposta alle casse dell’Erario.

Relativamente alle modalità di versamento, accertamento, riscossione, sanzioni e rimborsi sono applicate le stesse regole previste per l’IRPEF.

Come già detto, l’imposta è istituita a decorrere dal 1 gennaio 2011 ed è applicata nella misura fissa dello 0,76% sul costo storico risultante dall’atto di acquisto, ovvero secondo il valore di mercato rilevato nel luogo in cui l’immobile è situato.

L’art.16 del D. L. 16/2012 alla lettera e) ha stabilito che l’imposta non è dovuta se l’importo non supera Euro 200,00.

Dall’importo calcolato dello 0,76% è dedotto, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari a all’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.


Si ricorda che l’immobile detenuto all’estero da cittadino italiano deve essere dichiarato ai fini di sola comunicazione anche nel quadro RW di UnicoPF e, se locato, il reddito dovrà essere indicato, quale reddito diverso, nel quadro RL di UnicoPF o nel quadro D del modello 730, salvo quanto indicato nella Convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra Italia e Paese estero.

Il contribuente potrà, comunque, in caso di obbligo di dichiarazione della locazione, usufruire del credito d’imposta per quanto versato all’estero.



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